Impugnazione immediata del bando per contestazione elementi essenziali della concessione (TAR Lazio n. 9739 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’impugnazione immediata della lex specialis di una procedura di affidamento di concessioni demaniali marittime quando le clausole contestate attengano agli elementi essenziali del rapporto concessorio, quali durata e corrispettivo, e la lesione sia attuale e concreta già al momento della proposizione del ricorso. La disciplina statale di riordino di cui all’art. 4 della l. n. 118/2022 non preclude all’ente concedente l’indizione di una gara-ponte di durata stagionale, laddove non sussistano concessioni in essere suscettibili di proroga ope legis. La previsione di una royalty sul fatturato, in aggiunta al canone, non è irragionevole, costituendo espressione del principio di valorizzazione del bene demaniale.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico, già concessionaria di beni demaniali marittimi, ha impugnato l’avviso pubblico di Roma Capitale del 14.2.2025 per l’affidamento di trentuno concessioni del litorale per finalità turistiche e ricreative. L’ente aveva indetto una procedura per titoli di durata pari ad una sola annualità o stagione balneare, con facoltà di riassegnazione per massimo due ulteriori periodi, nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili.
La ricorrente ha contestato la scelta di una procedura “ponte” di durata ridotta, l’assenza di una determinazione preventiva dell’indennizzo per i gestori uscenti e la previsione di una royalty sul fatturato quale criterio di valutazione dell’offerta economica, ritenendo che l’ente avrebbe dovuto applicare integralmente la disciplina statale di cui all’art. 4 della l. n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che la categoria delle clausole non immediatamente escludenti non è formula stereotipata, ma va verificata alla stregua dell’interesse ad agire. Nel caso di specie, la contestazione riguardava gli essentialia negotii della concessione, ossia durata e corrispettivo, elementi che plasmano il bene della vita che l’operatore intende conseguire. L’eventuale esito vittorioso della procedura non avrebbe fatto venir meno l’esigenza di tutela, poiché il bene conseguito sarebbe stato comunque diverso da quello che la legge nazionale garantirebbe.
Nel merito, il collegio ha riconosciuto la legittimità della gara-ponte. La disciplina statale, sebbene di immediata applicazione per le procedure avviate dopo il 17.9.2024, è stata concepita dal legislatore in funzione dell’ordinata programmazione delle procedure di affidamento, che ha giustificato la proroga delle concessioni in essere. Roma Capitale non poteva avvalersi di tale strumento, mancando titoli validi, sicché l’indizione di una procedura stagionale non è apparsa palesemente illogica. Irrilevante è stata ritenuta la mancata approvazione del PUA, non potendo l’ente invocare la propria inerzia per disapplicare la normativa statale.
Sulla royalty, il TAR ha osservato che la titolarità dei beni demaniali è rimasta in capo allo Stato, cui spettano le relative entrate, sicché la previsione è coerente con il principio di valorizzazione del bene. La clausola non rende indeterminabile l’offerta, essendo determinata per relationem in funzione del fatturato, e si adatta alla struttura dei costi e ricavi dell’operatore, garantendo comunque una maggiore redditività del bene per l’erario rispetto al solo canone.
Le ulteriori censure relative all’indennizzo, alla consistenza dei beni e ai criteri di valutazione sono state dichiarate inammissibili per ragioni già esposte e, comunque, infondate nel merito. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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