Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito (TAR Puglia n. 449 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e del fumus boni iuris non richiede una decisione definitiva nel merito della controversia. Qualora le questioni giuridiche sollevate dal ricorso necessitino di un approfondimento istruttorio e di merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare e sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, al fine di garantire una decisione a res adhuc integra. In tale ipotesi, la tutela cautelare assume carattere interinale e anticipatorio, preservando la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e la messa in pristino di opere abusive realizzate su un fabbricato sito in Trepuzzi, alla via IV Novembre. L’atto demolitorio, adottato ai sensi della normativa urbanistica edilizia, era stato preceduto da un procedimento di verifica della conformità delle opere alla disciplina di settore. La parte ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo plurimi vizi di natura sostanziale e procedimentale.
Il Comune di Trepuzzi si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e alla domanda cautelare, mentre la controinteressata, proprietaria del fondo adiacente, non si costituiva. Nel ricorso introduttivo veniva proposta istanza di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., per il timore del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordine di riduzione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha preliminarmente verificato la sussistenza della propria giurisdizione e competenza. Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha osservato che la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al Tribunale di decidere la controversia a res adhuc integra imponevano una valutazione particolarmente attenta della fattispecie.
Il Collegio ha rilevato come le questioni poste dal ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito, non essendo possibile, nella fase sommaria, giungere a una delibazione piena e definitiva della fondatezza delle censure. Tale circostanza, unitamente alla considerazione della natura del pregiudizio lamentato, ha indotto i giudici a ritenere prevalente l’esigenza di preservare la situazione di fatto e di diritto nelle more del giudizio, evitando che l’esecuzione dell’ordinanza demolitoria potesse determinare effetti irreversibili.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso. Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della natura della decisione e della complessità delle questioni sottese.
Nota della Redazione
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