Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e diniego di sanatoria in area (TAR Sicilia n. 403 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha come unico presupposto l’inerzia del responsabile dell’abuso di fronte a un ordine di demolizione ritualmente notificato. Non è quindi necessaria la previa notifica dell’accertamento dell’inottemperanza di cui all’art. 31, comma 4, del medesimo decreto, che rileva semmai ai fini dell’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale. La pendenza di un’istanza di accertamento di conformità non paralizza l’irrogazione della sanzione, tanto più quando l’istanza riguardi solo una parte dei manufatti abusivi e sugli altri si sia già formato il silenzio-rifiuto ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’accertamento di conformità resta inapplicabile alle opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non consentendo la norma la regolarizzazione postuma dell’assenza di autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
Un’istante otteneva nel 2012 una concessione edilizia per la ricostruzione di un fabbricato da destinare a civile abitazione. In corso d’opera rinunciava alla realizzazione del vano cantinato e regolarizzava la difformità con un accertamento di conformità assentito nel 2015. Successivamente realizzava ulteriori interventi in parziale difformità dal titolo, accertati in un sopralluogo del 2019: ampliamento e parziale chiusura di una veranda, un terrazzino, un terrazzo al primo piano e diverse opere pertinenziali (basamento, spiazzi pavimentati, tettoia, scala e rampa).
Nel 2019 la ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità per tali manufatti. Il Comune, con ordinanza n. 14 del 2020, non impugnata, ne ingiungeva la demolizione, rilevando l’assenza dei titoli abilitativi e la ricorrenza di vincolo sismico e paesaggistico. Rimosso solo il box auto, il Comune accertava la parziale inottemperanza e, con ordinanza n. 10 del 2024, irrogava la sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, quantificandola in euro 20.000; con provvedimento prot. 64038 dell’8 novembre 2024 rigettava poi la domanda di sanatoria. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, dolendosi anche del silenzio sull’istanza di accesso, con successivi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile la doglianza sull’accesso, poiché la ricorrente ha dato atto del rilascio integrale della documentazione in data 3 gennaio 2025. Nel merito rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Quanto alla sanzione per inottemperanza, il Collegio esclude che la pendenza dell’istanza di sanatoria ne impedisca l’irrogazione. Osserva che sull’istanza del 2019 si era già formato il silenzio-rifiuto ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 prima dell’ordine di demolizione del 2020. Sottolinea inoltre che la domanda di accertamento di conformità riguardava solo la veranda coperta e le “modifiche interne e diverse aperture”, restando estranei il terrazzino e il terrazzo al primo piano e tutte le opere pertinenziali.
Il Collegio ritiene infondata anche la censura sulla mancata notifica dell’accertamento di inottemperanza. La sua omissione può incidere sulla legittimità del provvedimento di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale, non sulla sanzione di cui al comma 4-bis, il cui unico presupposto è l’inerzia di fronte all’ordine di demolizione, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2412 del 8 marzo 2023.
Quanto al diniego di sanatoria, il Collegio lo ritiene sorretto da motivazione sufficiente. L’Amministrazione non si è limitata a rilevare il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale, ma ha richiamato per relationem l’accertamento tecnico dell’Ufficio U.O.R.A.E. del 2020, che descrive i manufatti e la loro non conformità. Emerge l’incontestata circostanza che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle opere edificate in violazione di un vincolo paesaggistico, non potendo sanarsi ex post l’assenza di autorizzazione paesaggistica, con richiamo a Cons. Stato, sez. II, parere n. 4562 del 31 ottobre 2012 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5007 del 22 agosto 2018.
Infine, la doglianza sulla mancata ricezione della richiesta di integrazione documentale è infondata: la nota del 2024 costituiva un sollecito a una precedente richiesta del 2021, non contestata, e la ricorrente non ha offerto prova né dell’omessa comunicazione da parte del tecnico incaricato né dell’erronea indicazione del nome nell’avviso di giacenza, risultando il nome correttamente riportato sul plico versato in atti.
Nota della Redazione
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