Errori del Consiglio di Stato e limiti del sindacato sulla giurisdizione (Cass. civ. n. 5540/2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra rifiuto di giurisdizione l’errore del giudice amministrativo nell’applicazione delle norme processuali o nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
Il rifiuto di giurisdizione ricorre quando il giudice amministrativo afferma erroneamente che la controversia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale o appartenga ad altro giudice.
L’interpretazione di una disposizione normativa e la selezione di una delle ragioni espresse in un provvedimento amministrativo non costituiscono sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione.
Gli eventuali errores in procedendo o in iudicando del Consiglio di Stato non diventano, per ciò solo, questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima impugnava i provvedimenti con cui Roma Capitale aveva avviato una procedura di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni e disposto successive proroghe di quelle esistenti. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, mentre il Consiglio di Stato riformava la decisione.
La società proponeva ricorso alle Sezioni Unite denunciando, sotto diversi profili, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sosteneva, tra l’altro, che il giudice amministrativo avesse rifiutato la giurisdizione, invaso la sfera del legislatore e sostituito proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite distinguono nettamente gli errori commessi nell’esercizio della giurisdizione dai vizi che investono i suoi limiti esterni. Il rifiuto di giurisdizione sussiste soltanto quando il giudice amministrativo neghi che una determinata questione possa essere conosciuta in sede giurisdizionale oppure affermi che essa appartenga alla cognizione di un diverso giudice.
Non assume invece natura di questione di giurisdizione l’eventuale errore nell’esame di un’eccezione processuale. La valutazione circa la permanenza dell’interesse all’impugnazione, l’improcedibilità del gravame o l’interpretazione degli effetti di un provvedimento sopravvenuto appartengono all’esercizio ordinario della funzione giurisdizionale. Anche un’eventuale omessa pronuncia o una nullità processuale restano errores in procedendo e non si trasformano in rifiuto di giurisdizione.
La Corte esclude inoltre lo sconfinamento nella sfera amministrativa. Il Consiglio di Stato, nel valutare se l’annullamento in autotutela di un bando avesse fatto venir meno l’interesse all’impugnazione, aveva considerato una delle ragioni già espresse dall’amministrazione. La scelta di attribuire rilievo a una delle motivazioni dell’atto, ai fini della decisione processuale, non equivale a integrare o sostituire la motivazione amministrativa.
Analoga conclusione viene raggiunta quanto all’interpretazione della normativa regionale relativa al rilascio di concessioni in assenza del Piano di Utilizzazione degli Arenili. Stabilire se una determinata fattispecie rientri nelle ipotesi previste dalla disciplina applicabile costituisce attività interpretativa propria del giudice. L’eventuale errore giuridico nell’interpretazione della norma non integra invasione delle attribuzioni della pubblica amministrazione e non è sindacabile come questione di giurisdizione.
La Decisione
- Il rifiuto di giurisdizione non coincide con un errore nell’applicazione delle norme processuali.
- La valutazione dell’interesse ad agire o dell’improcedibilità del ricorso non costituisce questione di giurisdizione.
- L’interpretazione di una norma da parte del Consiglio di Stato non integra sconfinamento nella sfera legislativa o amministrativa.
- La considerazione di una delle motivazioni già contenute in un atto amministrativo non equivale a sostituirsi alla pubblica amministrazione.
- Gli errores in procedendo e in iudicando restano estranei al controllo sui limiti esterni della giurisdizione.
- La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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Nota della Redazione
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