Silenzio-inadempimento sull’autorizzazione minimale ai test BRCA 1 e 2 (TAR Sicilia n. 378 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione regionale è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento attivato dall’istanza del privato, anche quando la richiesta abbia ad oggetto un’autorizzazione c.d. minimale. Il perdurante silenzio serbato dall’amministrazione, ammesso dalla stessa resistente, integra silenzio-inadempimento e viola l’obbligo generale di provvedere di cui all’art. 2, l.r. n. 7/2019 e all’art. 2, l. n. 241/1990. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia e condanna l’amministrazione a definire il procedimento con provvedimento espresso entro un termine fissato, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa sul merito della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, ha chiesto all’Assessorato regionale della salute l’inserimento nella rete dei centri autorizzati alla diagnostica molecolare e alla profilazione genomica oncologica. Dopo il rigetto dell’istanza e l’impugnazione del D.A. n. 757/2024, la società ha chiesto in via subordinata, con istanza del 26.6.2024, il rilascio di un’autorizzazione minimale limitata ai test dei geni BRCA 1 e 2 nell’ambito del PDTA relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e dell’ovaio.
Su tale istanza l’amministrazione non ha mai provveduto. La difesa erariale ha ammesso l’assenza di un provvedimento di rigetto e la mancata conclusione del procedimento. Di qui la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, coltivata con motivi aggiunti e portata alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto la decisione alla sola questione del silenzio, tenendola distinta dal più ampio contenzioso sull’esclusione della ricorrente dalla rete regionale dei centri di diagnostica molecolare. La pretesa azionata attiene, infatti, a un’autorizzazione minimale, riferita ai soli test BRCA 1 e 2, e non alla piena inclusione nella rete.
Il punto decisivo è di natura processuale e, insieme, sostanziale. La resistente amministrazione ha espressamente ammesso di non avere adottato alcun provvedimento sull’istanza e di non avere concluso il relativo procedimento. Tale ammissione esonera il giudice da ogni accertamento ulteriore sull’inerzia e fonda la declaratoria di illegittimità.
Il Tribunale ha quindi richiamato l’art. 2, l.r. n. 7/2019 e l’omologa disposizione dell’art. 2, l. n. 241/1990, che impongono alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il dovere non è derogato né dalla complessità della valutazione tecnica rimessa al Molecular Tumor Board, né dal carattere subordinato dell’istanza nel giudizio principale.
Accertata l’illegittimità dell’inerzia, il Collegio ha condannato l’amministrazione a definire il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La pronuncia resta nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere: il giudice non anticipa l’esito dell’istanza, che resta rimesso alla valutazione dell’amministrazione.
Le spese della fase sono state poste a carico dell’amministrazione regionale, liquidate in favore della ricorrente, e compensate con le altre parti costituite, estranee alle ragioni dell’accoglimento, nonché dichiarate irripetibili verso le parti non costituite. La sentenza è inoltre trasmessa, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019.
Nota della Redazione
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