Esecuzione del giudicato sulla Carta docente al personale precario (TAR Sicilia n. 235 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione non può limitarsi a non opporre resistenza: deve provare di avere dato esecuzione alla decisione passata in giudicato, poiché l’onere della prova dell’adempimento grava su di essa. Decorso inutilmente il termine di art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina, fin da ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Una docente ha adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022.
Con la stessa sentenza, l’amministrazione scolastica era stata condannata agli adempimenti necessari a consentire alla ricorrente di fruire del beneficio con effettività, alle condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini esecutivi; l’amministrazione, tuttavia, non vi aveva dato corso. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare il pagamento delle somme liquidate, anche a mezzo commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attestato dal giudice del lavoro, ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione intimata ai fini esecutivi. Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto.
Il passaggio decisivo riguarda l’onere probatorio. Il TAR ribadisce che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. Non è sufficiente la mera costituzione in giudizio con memoria di forma, né l’inerzia non contrastata: l’ottemperanza impone un comportamento attivo e documentato. La mancata dimostrazione dell’adempimento fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre tale termine, ha nominato fin da ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori 60 giorni.
Il TAR precisa che l’incarico di commissario costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Quanto al compenso, esclude che ne spetti alcuno, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; rileva, inoltre, che l’amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.