Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso: la condotta processuale giustifica la compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 152 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dichiarata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba esaminare nel merito le censure proposte. La compensazione delle spese di lite tra le parti costituite può essere disposta in ragione della condotta processuale del ricorrente, della natura meramente formale delle difese erariali e della circostanza che la memoria della difesa civica sia stata depositata dopo la notifica della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta nei confronti della parte non costituita in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione del Comune di Arzachena recante il non accoglimento delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime formulate ai sensi della l. n. 145/2018, nonché la successiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il conseguente diniego. La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, e proponeva motivi aggiunti avverso l’atto di diniego del 17 marzo 2021.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava in data 4 dicembre 2025 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. La dichiarazione veniva notificata alle parti resistenti. Il Comune aderiva alla richiesta, insistendo tuttavia per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, mentre la ricorrente eccepiva la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente e notificata alle controparti, ha rilevato che non residuava alcuna questione da esaminare nel merito. La rinuncia implicita alla decisione, manifestata attraverso la dichiarazione di carenza di interesse, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene un difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha esercitato il potere di compensazione, valorizzando plurimi elementi: la condotta processuale della ricorrente, che ha manifestato tardivamente il proprio disinteresse alla decisione; le difese dell’Avvocatura erariale, giudicate meramente formali e prive di sostanziale apporto difensivo; la memoria della difesa civica, depositata solo dopo la notifica della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, circostanza che ha reso tale attività processuale non necessaria ai fini della definizione del giudizio. La compensazione è stata quindi disposta tra le sole parti costituite.
Per la Regione autonoma della Sardegna, rimasta contumace, il Collegio ha escluso ogni statuizione sulle spese, in applicazione del principio per cui la parte non costituita non può beneficiare né essere gravata della regolamentazione delle spese di lite. La decisione, resa all’esito dell’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese tra le parti costituite e nulla disponendo per la Regione non costituita.
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Nota della Redazione
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