Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 375 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando sia accertato il passaggio in giudicato del titolo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione in forma esecutiva. L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al comando contenuto nel titolo esecutivo integra l’inadempimento che fonda l’ordine di ottemperanza. Il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non risultando manifestamente iniqua allorché i comportamenti imposti non presentino complessità.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, con sentenza n. 358/2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di € 2.500,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e attestato il passaggio in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inerte oltre il termine di legge. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta, l’irrogazione della penalità di mora e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa in forma esecutiva presso il Ministero, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso ammissibile.

Il Tribunale ha poi affrontato la questione dell’individuazione del titolo esecutivo azionabile. Ha osservato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma dovuta mediante accredito sulla Carta elettronica, oltre accessori e spese di lite, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia.

In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi in caso di perdurante inottemperanza nel termine ulteriore di sessanta giorni.

Il Collegio ha infine accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola non manifestamente iniqua poiché l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano complessità. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione sino all’integrale adempimento, con liquidazione demandata al Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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