Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 373 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Decorsi inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione in forma esecutiva e il termine assegnato, l’inerzia dell’Amministrazione integra inadempimento del comando giudiziale. Il TAR ordina l’attuazione del giudicato, nomina un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano complessità.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di € 500,00 mediante emissione dei buoni elettronici di spesa, oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e attestato il passaggio in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisando sia l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, sia l’avvenuta notificazione in forma esecutiva presso il Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997.
Sul piano dell’ammissibilità, il Collegio ha confermato che la sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, poiché l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, assegnando la somma di € 500,00 oltre accessori e le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, è stato nominato un Commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, senza compenso, con facoltà di subdelega e con mandato ad attivarsi su istanza della ricorrente entro ulteriori sessanta giorni.
È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha ritenuto che l’applicazione non sia manifestamente iniqua, essendo l’inadempimento protratto da mesi senza giustificazione, non complessi i comportamenti imposti e non rappresentate ragioni ostative. La penalità è stata determinata negli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento e comunque non oltre il termine assegnato per l’esecuzione spontanea, con liquidazione e pagamento ricompresi nel mandato del Commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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