Sospensione della promozione a titolo onorifico: la circolare non può integrare la legge (TAR Marche n. 1008 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione a titolo onorifico di cui all’art. 1084-bis del D.Lgs. n. 66/2010 non può essere sospesa per la pendenza di un procedimento penale a carico del militare, in assenza di una specifica previsione normativa che la contempli. La circolare amministrativa che introduce una causa di sospensione non prevista da norme di rango primario è illegittima e va disapplicata. I criteri di esclusione propri delle ordinarie procedure di avanzamento non sono applicabili in via analogica al procedimento per la promozione a titolo onorifico, che ha natura diversa e non produce effetti economici. Il provvedimento di sospensione adottato sulla base della sola circolare è quindi annullabile per violazione di legge.
Il Fatto
Un Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, coinvolto in un procedimento penale per fatti estranei al servizio, veniva collocato in congedo assoluto per inidoneità fisica. Con provvedimento del 31 maggio 2023, la Commissione Permanente di Avanzamento ne disponeva la sospensione dall’avanzamento al grado superiore e, successivamente, il Comando Regionale Marche lo sospendeva anche dalla promozione a titolo onorifico al grado di Maresciallo Capo, ai sensi dell’art. 1084-bis del D.Lgs. n. 66/2010.
Il primo provvedimento di sospensione dalla promozione onorifica veniva annullato in autotutela, perché adottato quando il militare non era ancora cessato dal servizio. Dopo la rinuncia al transito nei ruoli civili e il conseguente collocamento in congedo, l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento di sospensione, impugnato dal militare con motivi aggiunti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo limitatamente al primo provvedimento, annullato in autotutela, e inammissibile l’impugnazione del provvedimento di sospensione dall’avanzamento ordinario, già oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato. L’azione era stata riproposta tardivamente, senza che la sentenza richiamata dal ricorrente potesse configurare un errore scusabile.
Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi aggiunti, esaminando la natura della promozione a titolo onorifico disciplinata dall’art. 1084-bis del D.Lgs. n. 66/2010. La norma, al comma 5, stabilisce che tale promozione non produce effetti sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico e prevede esclusioni espresse solo al comma 3, riferite ai militari già destinatari della promozione ordinaria e a coloro che rivestono il grado apicale. Nessuna disposizione contempla la sospensione per la pendenza di un procedimento penale.
Il TAR ha escluso che la disciplina dell’avanzamento ordinario possa trovare applicazione analogica, rilevando la diversa struttura dei due procedimenti: nell’ordinario opera una commissione con ampi poteri valutativi, mentre la promozione onorifica è un procedimento volto a verificare la ricorrenza dei requisiti di legge. La circolare del Comando Generale n. 72461/103, che introduce una causa di sospensione non prevista dal legislatore, è stata pertanto ritenuta illegittima e disapplicata.
Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, con ordine al Comando Regionale competente di procedere all’istruttoria della pratica applicando esclusivamente i criteri previsti dall’art. 1084-bis cod. settore. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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