Elargizioni legge n. 44/1999: giurisdizione del giudice ordinario e revoca del patrocinio (TAR Sicilia n. 346 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 44/1999 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività amministrativa in tale ambito non integra esercizio di potere autoritativo, ma si risolve in un accertamento ricognitivo dei presupposti di legge, secondo lo schema norma–fatto–effetto, dal quale sorge direttamente un diritto soggettivo in capo al richiedente. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La proposizione del ricorso dinanzi al TAR in contrasto con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite integra colpa grave e giustifica la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 115 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

I ricorrenti, coniugi, hanno chiesto al TAR Sicilia l’annullamento degli atti con cui il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e il Comitato di solidarietà hanno negato l’elargizione richiesta ai sensi della legge n. 44/1999, oltre all’accertamento del diritto alla somma già deliberata in loro favore. Il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento, la carenza di motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento, essendo stata in precedenza deliberata una elargizione mai formalmente revocata.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mera forma. All’udienza il Collegio e la difesa dell’Amministrazione hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, questione poi scrutinata in via preliminare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in limine litis la questione di giurisdizione e la ritiene insussistente. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 18983 del 2017 e n. 8508 del 2021, il Tribunale osserva che le controversie sull’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 44/1999 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L’attività amministrativa in questo ambito non comporta esercizio di un potere discrezionale, ma si limita a un accertamento ricognitivo dei requisiti di legge.

La sentenza chiarisce che non vi è un provvedimento costitutivo in senso proprio, capace di incidere sulla sfera giuridica dei privati, ma una mera verifica di presupposti normativi dai quali discende direttamente un diritto soggettivo. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza amministrativa che ha recepito tale impostazione, dichiarando il difetto di giurisdizione nelle controversie concernenti il Fondo di solidarietà.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra due schemi. Il primo, norma–fatto–potere–effetto, è proprio dei provvedimenti amministrativi in senso proprio: la norma attribuisce un potere pubblico e l’effetto giuridico è prodotto dal provvedimento, di natura costitutiva. Il secondo, norma–fatto–effetto, ricorre anche nelle erogazioni in esame: il fatto accertato è elemento costitutivo di un diritto già previsto dalla legge, senza esercizio di potere autoritativo. La posizione soggettiva del privato è dunque di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario.

Il Collegio rileva altresì che lo stesso decreto impugnato reca l’indicazione della possibilità di ricorrere al giudice ordinario, confermando la natura privatistica del rapporto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Le spese sono poste a carico dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi. Il Tribunale ravvisa inoltre la colpa grave e revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 115 del d.P.R. n. 115/2002: la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo si pone in palese contrasto con l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite e non è riconducibile a errore scusabile, integrando condotta processuale connotata da grave negligenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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