Carta docente, inottemperanza non giustificata dal contenzioso seriale (TAR Sicilia n. 340 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, purché siano rispettati il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. L’elevato numero di richieste di ottemperanza di identico tenore provenienti dall’intero territorio nazionale non integra una causa di giustificazione dell’inadempimento dell’amministrazione, che resta obbligata a dare esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con spese liquidate secondo il criterio della soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Trapani, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad accreditare in suo favore il bonus “carta docente” per gli anni scolastici 2016/17, 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, per complessivi euro 2.000.

Il ricorso, notificato e depositato in data 5 luglio 2025, è stato proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita eccependo, in sostanza, l’impossibilità di dare corso a tutte le richieste di analoga natura pendenti a livello nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del giudizio. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani è stato attestato dalla competente cancelleria in data 17.03.2025.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo la sentenza conforme all’originale stata notificata all’amministrazione in data 6.09.2023.

Nel merito, la difesa dell’amministrazione non è stata ritenuta idonea a giustificare l’inerzia. Il Collegio ha escluso che la mole di contenzioso della stessa natura, distribuita sull’intero territorio nazionale, possa costituire causa di esonero dall’obbligo di conformarsi al giudicato. L’inadempimento è stato dunque accertato e il ricorso è stato accolto.

Ne è conseguito l’ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento della carta docente spettante, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione, se anteriore. Per il caso di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015.

Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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