Cessata materia del contendere per autotutela e inammissibilità dell’ordinanza istruttoria non provvedimentale (TAR Sardegna n. 534 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere va dichiarata quando la pubblica amministrazione, esercitando il potere di autotutela, annulli il provvedimento impugnato, poiché l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto. È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso avverso un atto privo di natura provvedimentale e di efficacia lesiva, quale una richiesta istruttoria di trasmissione di documentazione, che non incide sulla posizione soggettiva del destinatario. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale quando l’amministrazione, con il ritiro dell’atto, ha riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti gravati.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’area sulla quale erano in corso lavori di allaccio alla rete idrica e fognaria, impugnava dinanzi al TAR le ordinanze con cui il Comune aveva disposto la sospensione immediata dei lavori e la rimessione in pristino delle opere, in ragione di una controversia insorta con il vicino circa la proprietà dei terreni. Con il ricorso per motivi aggiunti veniva altresì impugnata una successiva ordinanza con cui l’amministrazione richiedeva la trasmissione di documentazione atta a dimostrare la titolarità di un rapporto giuridico legittimante l’intervento. Nelle more del giudizio, il Comune annullava in autotutela i primi due provvedimenti, riconoscendo l’insufficienza del generico riferimento al pericolo per l’ordine pubblico quale presupposto legittimante la sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’adozione dell’ordinanza di ritiro da parte del Comune ha determinato l’integrale cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, atteso che l’interesse sostanziale del ricorrente all’eliminazione degli effetti dei provvedimenti di sospensione e di ripristino risultava pienamente soddisfatto dall’esercizio del potere di autotutela. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prescinde dall’accertamento dell’eventuale illegittimità degli atti ritirati, essendo sufficiente il venir meno della lesione concretamente prodotta.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza dei presupposti dell’azione, ravvisando nell’atto impugnato un difetto di natura provvedimentale. L’ordinanza, infatti, si limitava a formulare una richiesta istruttoria di produzione documentale entro un termine assegnato, senza connotarsi in senso autoritativo né produrre alcuna conseguenza pregiudizievole nella sfera giuridica del destinatario. Tale atto, pertanto, non era suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva del ricorrente e la sua impugnazione risultava carente ab origine dell’interesse ad agire.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Comune alla rifusione delle spese in favore del ricorrente. La circostanza che l’amministrazione abbia riconosciuto, attraverso il ritiro in autotutela, l’illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 2022 ha costituito elemento decisivo per l’affermazione della responsabilità processuale dell’ente, nonostante l’esito formalmente non sfavorevole del giudizio principale.
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Nota della Redazione
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