TFS sei scatti, legittimazione passiva solo dell’INPS (TAR Sicilia n. 323 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto la rideterminazione del trattamento di fine servizio l’unico soggetto passivamente legittimato è l’ente previdenziale competente alla corresponsione della prestazione, oggi identificabile nell’INPS – Gestione ex INPDAP. L’Amministrazione di appartenenza, ancorché tenuta a trasmettere i dati necessari alla definizione del trattamento, non è titolare dell’obbligazione patrimoniale dedotta in giudizio né esercita funzione decisoria nella fase di liquidazione. La sua evocazione in giudizio determina inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante l’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 49 c.p.a., trattandosi di errore nell’individuazione del convenuto e non di rapporto giuridico plurilaterale inscindibile.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in quiescenza con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno impugnato il parere negativo del Ministero dell’Interno sul riconoscimento, ai fini del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., denunciando la disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato e il differimento pluriennale del beneficio, e hanno chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della norma. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nell’INPS l’unico soggetto obbligato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo formulata dai ricorrenti, essendo tale possibilità espressamente preclusa dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. È stata poi esaminata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, ritenuta fondata.

Dagli atti emerge che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno per la rideterminazione del TFS con inclusione degli scatti previsti dall’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019) secondo cui l’unico soggetto legittimato passivamente nei giudizi concernenti il TFS è l’ente previdenziale competente a corrispondere la prestazione, oggi l’INPS – Gestione ex INPDAP. L’Amministrazione di appartenenza, pur dovendo trasmettere i dati necessari, non è titolare dell’obbligazione patrimoniale dedotta in giudizio né svolge alcuna funzione provvedimentale nella fase di liquidazione della buonuscita.

Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 49 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c. — applicabile al processo amministrativo per il rinvio operato dall’art. 39 c.p.a. — richiamando la propria precedente pronuncia (T.A.R. Sicilia-Palermo, sent. n. 1332/25 del 18.06.25) resa in vicenda simile. L’integrazione del contraddittorio presuppone un rapporto giuridico plurilaterale e inscindibile, non integrato da tutti i soggetti passivamente legittimati, secondo la giurisprudenza richiamata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, n. 320 del 26.03.2014; T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, n. 579 del 02.09.2016; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, ord. n. 373 del 25.05.2024).

Nel caso di specie non ricorre un rapporto plurimo, ma un rapporto bilaterale relativo alla liquidazione del TFS, intercorrente esclusivamente tra i ricorrenti e l’INPS, unico obbligato alla corresponsione. Poiché il ricorso è stato proposto verso il Ministero dell’Interno, estraneo a tale rapporto, non si tratta di integrare il contraddittorio ma di erronea individuazione del convenuto, che determina l’inammissibilità originaria della domanda. In assenza di esame nel merito, le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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