Composizione della commissione e voto numerico nella prova orale del concorso (TAR Sicilia n. 318 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali il requisito dell’esperienza dei commissari nelle materie oggetto di prova va valutato con riferimento alla commissione nel suo complesso, e non alla singola posizione di ciascun componente, per non aggravare irragionevolmente la fase di formazione dell’organo tecnico. L’obbligo di astensione del commissario non può desumersi in via automatica da rapporti di collaborazione o colleganza accademica con un candidato, occorrendo la prova di circostanze gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare un’attività valutativa non equa. Il voto numerico assegnato alla prova orale soddisfa l’obbligo di motivazione quando siano stati predeterminati criteri di valutazione adeguati, ricostruibili ab externo, esprimendo il giudizio tecnico-discrezionale della commissione. Il preavviso di venti giorni per l’avviso della prova orale è funzionale alla materiale partecipazione del candidato, non alla sua preparazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Università degli Studi di Palermo per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici di lingua italiana. Ha superato la prova scritta, ma ha conseguito nella prova orale una votazione di 15/30, insufficiente al superamento. Escluso dalla graduatoria finale, ha impugnato il provvedimento di approvazione degli atti, la graduatoria, i decreti di nomina della commissione esaminatrice, i verbali delle operazioni concorsuali, il bando e gli avvisi di convocazione.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento integrale della selezione o, in subordine, la riedizione della prova orale dinanzi a una commissione in diversa composizione, oltre alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica. L’Università e le due controinteressate vincitrici si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla composizione della commissione, il ricorrente lamentava l’assenza di tecnici esperti del settore scientifico-disciplinare della didattica delle lingue moderne e la sussistenza di un conflitto di interesse della Presidente, legata alle vincitrici da rapporti di collaborazione accademica.

Sul primo profilo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato per cui è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche delle prove e che l’esperienza vada verificata sulla commissione nel suo complesso e con ragionevolezza. La Presidente, ordinaria di linguistica italiana e da anni impegnata nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, possiede una qualificazione del tutto prossima all’area richiesta dal profilo. Anche l’altro membro, pur proveniente da un settore diverso, svolge attività di didattica e programmazione dell’insegnamento in ambito linguistico, e la sola diversità della materia non giustifica un discostamento dall’orientamento richiamato.

Sul secondo profilo, il Collegio ha riaffermato la lettura restrittiva delle cause di incompatibilità: l’obbligo di astensione non deriva automaticamente dalla considerazione astratta dei rapporti professionali tra commissario e candidato, essendo necessaria la dimostrazione di circostanze gravi, precise e concordanti. La commissione aveva escluso ogni incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., e i rapporti di collaborazione accademica dedotti non provano di per sé alcuna influenza sulla valutazione. Il Tribunale ha anzi rilevato che lo stesso ricorrente aveva legami professionali con la Presidente, non menzionati nel ricorso.

Quanto al voto numerico, la censura è stata giudicata priva di fondamento. Nel verbale n. 1 del 06.08.2024 la commissione si era autovincolata a criteri ragionevoli e coerenti con la natura della prova, i quali rendono intellegibili le ragioni del giudizio sintetizzato dal voto, permettendo di ricostruire ab externo la motivazione. La discrezionalità tecnica della commissione resta insindacabile nel merito.

Infine, la doglianza sul mancato rispetto del preavviso di venti giorni per la prova orale è stata respinta: gli argomenti erano desumibili dal bando e dal verbale n. 1, e il regolamento di ateneo non prevede una comunicazione nominativa con quel termine, riferendosi al calendario delle prove. La ratio dell’art. 6 del d.P.R. n. 3/1957 è di consentire la materiale partecipazione, non un maggior tempo di preparazione, e la disposizione non era comunque applicabile alla procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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