Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 229 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a. presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, senza attribuzione di compenso, attesa l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.

Il Fatto

Quattro docenti, assunti con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, avevano adito il Tribunale di Palermo per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta docente. Con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2024 il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente all’accredito di euro 500,00 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento, oltre accessori di legge.

Passata la decisione in giudicato e rimasta ineseguita, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione in atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato nell’ambito del giudizio, e risulta altresì provato l’inutile decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Sussistendo i requisiti dell’art. 114 c.p.a., il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. L’incarico è a titolo gratuito: trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale motiva il punto richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di decisioni conformi.

Il giudice precisa inoltre che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso eventualmente spettante sarà determinato con separato decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza e decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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