Fascia di rispetto dei corsi d’acqua tombinati preclusiva al condono edilizio (TAR Sicilia n. 234 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 opera anche per i corsi d’acqua tombinati e va qualificato come vincolo assoluto, precludendo il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Ne deriva che le opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto non sono suscettibili di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, senza che rilevi la natura relativa del vincolo o la successiva soppressione della fascia in sede urbanistica. Nel giudizio sull’atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti sorregge il provvedimento e rende improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i motivi rivolti alle altre giustificazioni.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un immobile in Palermo per acquisto iure hereditario, hanno chiesto l’annullamento del diniego di condono edilizio n. 3 del 29.02.2024, con cui il Comune ha rigettato l’istanza presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per la regolarizzazione di opere di ampliamento dei piani seminterrato e rialzato. L’istanza, assunta al protocollo nel 2004, non è stata accolta per tre ragioni concorrenti: la collocazione del cespite nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua interrati secondo la Variante Generale al P.R.G. del 2002, l’esistenza di un pregresso diniego di condono del 2012 e la mancata allegazione del certificato di idoneità sismica.
Dopo l’ordinanza collegiale n. 1493/2025, con cui è stato disposto il rinnovo della notificazione all’Ufficio del Genio Civile e richiesto un chiarimento su una pregressa istanza di condono del 1995, il Tribunale ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti di pianificazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rivisto il proprio precedente orientamento sulla fascia di rispetto del torrente che attraversa la zona, ritenendo il vincolo di inedificabilità tuttora in vigore e qualificandolo come assoluto. L’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 vieta in modo assoluto fabbriche e scavi a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini, salvo diversa disciplina locale.
Richiamando le Sezioni Unite civili n. 17784 del 2009 e n. 19813 del 2008, il Tribunale ha ribadito la natura pubblicistica della norma, volta ad assicurare il libero deflusso delle acque, e il suo valore sussidiario rispetto alle previsioni urbanistiche locali. La giurisprudenza richiamata — Trib. Sup. Acque n. 44 del 2014, Cons. Stato n. 7695 del 2019 e n. 1814 del 2009 — conferma che il vincolo sussiste anche per i corsi tombinati, per garantire lo spazio di manovra nelle operazioni di manutenzione.
Poiché il vincolo preesisteva alla realizzazione degli interventi e ha carattere assolutamente ostativo, il diniego è stato giudicato corretto: le ricorrenti non hanno dedotto circostanze ulteriori, oltre alla data di imposizione, per qualificarlo come relativo.
In via subordinata, il Collegio ha osservato che il terzo condono consente la sanatoria di opere in aree a vincolo relativo solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: realizzazione antevincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’Autorità preposta. Nel caso concreto difettava il requisito oggettivo, poiché gli abusi consistevano in ampliamenti di piano seminterrato e di superficie non residenziale, estranei alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo.
Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Il provvedimento è plurimotivato e, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 8174 del 2025), la legittimità di una sola ragione indipendente è sufficiente a sorreggerlo. Le spese, liquidate in duemila euro oltre accessori, sono poste a carico solidale delle ricorrenti.
Nota della Redazione
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