Porto d’armi sportivo: diniego illegittimo se fondato su un unico episodio risalente (TAR Lombardia n. 3629 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi per uso sportivo è illegittimo quando l’Amministrazione fonda il giudizio di non affidabilità esclusivamente su un unico episodio risalente nel tempo, senza allegare elementi concreti e attuali indicativi del rischio di abuso delle armi. I requisiti della buona condotta e dell’assenza di pericolo di abuso, pur distinti e non sovrapponibili ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., non possono essere desunti in via automatica da un fatto risalente, occorrendo una valutazione complessiva della personalità del richiedente, dell’epoca della condotta, del comportamento successivo e di ogni ulteriore elemento sintomatico. Il giudizio di affidabilità, di natura cautelare e prognostica, deve pertanto esprimere l’attualità del rischio, non la mera persistenza di un pregresso addebito.
Il Fatto
Il ricorrente, incensurato, iscritto a un poligono di tiro ed esercente l’attività forense, presentava istanza per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo. La Questura respingeva l’istanza ritenendo insussistenti i requisiti di buona condotta e affidabilità, desunti da una denuncia del 2015 per occupazione abusiva di un immobile, vicenda conclusa con archiviazione nel 2017.
Proposto ricorso gerarchico, il Prefetto lo rigettava confermando il diniego. Il ricorrente impugnava quindi il decreto prefettizio davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimità del diniego muovendo dalla cornice normativa degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Il rilascio del porto d’armi costituisce una deroga al divieto di detenzione delle armi e richiede un giudizio di natura prognostica sull’eventualità di abuso.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il Tribunale ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto e che il controllo dell’autorità deve essere particolarmente penetrante. Tuttavia, i requisiti della buona condotta e dell’assenza del pericolo di abuso, pur distinti, non si esauriscono nella mera menzione di addebiti penali.
Il Collegio sottolinea che un provvedimento restrittivo può fondarsi anche su di un episodio isolato, purché l’Amministrazione dia conto delle ragioni della sua rilevanza. Nella specie, però, il giudizio negativo è stato formulato in via automatica sulla sola vicenda del 2015, risalente nel tempo e conclusa con archiviazione.
L’istruttoria non ha evidenziato precedenti penali o di polizia, frequentazioni pregiudizievoli né situazioni di conflittualità. Manca dunque qualsiasi elemento indicativo dell’attualità del rischio di uso improprio delle armi. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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