Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta dirigente ministeriale (TAR Sicilia n. 154 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente per materia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che, in accoglimento del ricorso e nella contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2023/24, condannando l’amministrazione a erogare l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sussiste in particolare il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione prodotta, nonché l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio prevede l’intervento in via sostitutiva di un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Tribunale richiama la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi.
Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.