Il diniego del visto deve motivare sulle osservazioni tardive (TAR Lazio n. 4696 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di un visto d’ingresso, adottato all’esito del contraddittorio procedimentale attivato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è illegittimo qualora non dia conto delle ragioni per cui le osservazioni presentate dall’istante non sono state accolte. L’obbligo di motivazione non può risolversi in una formula di stile che eluda la sostanza del contraddittorio. La mera indicazione della mancata dimostrazione dei requisiti, senza specifica confutazione delle deduzioni del privato, integra anche il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza.
Il Fatto
Un cittadino iraniano impugnava il diniego della domanda di visto d’ingresso per lavoro autonomo, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran. Il provvedimento si fondava sulle criticità evidenziate nel preavviso di rigetto, relative alla mancata dimostrazione di rapporti professionali con la società italiana per cui era stato nominato consigliere di amministrazione e alla insufficienza della documentazione sulle proprie qualifiche.
A seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente presentava osservazioni e documentazione. Il provvedimento finale di diniego, tuttavia, si limitava a richiamare genericamente la mancata dimostrazione dei requisiti di cui al punto 7 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011, senza confutare specificamente le controdeduzioni prodotte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale norma, nel testo novellato dal d.l. n. 76/2020, impone all’autorità decidente di dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale, dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante, indicando i motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle stesse.
La giurisprudenza citata chiarisce che il contraddittorio procedimentale ha funzione collaborativa e difensiva e che il provvedimento che non dia conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni del privato è illegittimo. In assenza di un tale riscontro, il provvedimento negativo risulta fondato su una simulata attività procedimentale, in cui il contraddittorio, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso.
Nel caso di specie, il diniego impugnato si limitava a richiamare la mancata dimostrazione dei requisiti e a ribadire, con formula di stile, che le controdeduzioni non fornivano elementi sufficienti per una rivalutazione. In tal modo, non era dato comprendere se e in che misura l’Amministrazione avesse considerato le osservazioni del ricorrente e quali fossero le ragioni del mancato recepimento.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria e della irragionevolezza. In particolare, la risalenza dell’unico visto precedentemente ottenuto dal ricorrente per motivi di studio non escludeva che potesse aver intrattenuto rapporti con imprenditori italiani. Al contrario, il presidente della società committente si era reso disponibile a chiarire eventuali dubbi sulla genuinità dello scopo dell’ingresso, circostanza non adeguatamente considerata.
Per tali ragioni, la sentenza ha annullato il provvedimento di diniego, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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