Difetto di giurisdizione amministrativa sul risarcimento per mancato adeguamento dei diritti aeroportuali (TAR Lazio n. 767 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal gestore aeroportuale per l’illegittimo aggiornamento dei diritti aeroportuali, poiché l’attività ministeriale prevista dall’art. 21-bis del d.l. n. 248/2007 ha contenuto integralmente vincolato e priva di connotati autoritativi. La determinazione dei diritti aeroportuali, ancorché risponda a ragioni di interesse pubblico, non integra esercizio di potestà amministrativa, essendo il relativo decreto attuativo di un parametro predeterminato dalla legge. Ne consegue la devoluzione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente è la società di gestione dell’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, in forza di concessione prorogata al 2042 e della convenzione che le riconosce il diritto a percepire le entrate derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell’art. 21-bis del d.l. n. 248/2007, ha adottato il D.M. 21 luglio 2008, aggiornando i diritti aeroportuali per il solo anno 2008 sulla base dell’inflazione programmata dell’1,7%, omettendo il recupero dell’inflazione cumulata maturata dal 2001. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6032 del 2018, aveva accolto l’impugnativa annullando il decreto; la pronuncia è stata confermata dal Cons. Stato n. 9112 del 2022 ed è passata in giudicato.

La ricorrente agisce ora ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. per il risarcimento dei danni patiti, in linea capitale, per il 2008 e per il successivo danno “da trascinamento” fino al 30 giugno 2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione, trattenendo la causa in decisione.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della disciplina dei diritti aeroportuali. Il giudice richiama la legge n. 662/1996, che aveva previsto un meccanismo forfettario di adeguamento al tasso di inflazione programmata, in attesa dei decreti di determinazione definitiva. Il d.l. n. 211/2005 aveva abrogato tale criterio, poi reintrodotto dall’art. 21-bis del d.l. n. 248/2007, che impone al Ministro l’aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato.

Il Collegio ritiene che tale disposizione dia luogo a un procedimento vincolato, privo di spazi di discrezionalità. Il Ministero è tenuto soltanto a prendere atto della mancata emanazione dei decreti definitivi e a disporre l’aggiornamento secondo il parametro legislativamente predeterminato.

Su questa base il TAR richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20566 del 2013, secondo cui l’attinenza della vicenda alla materia dei servizi pubblici di trasporto non basta a fondare la giurisdizione esclusiva, non estendendosi questa alle controversie estranee all’esercizio di poteri autoritativi. La circostanza che il contenuto dei decreti sia vincolato a un parametro predeterminato esclude l’esistenza di un potere autoritativo, non desumibile dalla sola forma di decreto ministeriale.

Il Collegio osserva che il contenuto dell’attività rimessa all’autorità ministeriale è sotto ogni profilo equivalente a quello già esaminato dalle Sezioni Unite nel regime previgente, non rinvenendosi nell’art. 21-bis alcuna potestà di natura diversa. Poiché la domanda risarcitoria si fonda su tale disposizione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale può essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto dei difformi rilievi sulla giurisdizione operati dal giudice civile nel distinto procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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