Dichiarazione incompleta su rinvio a giudizio non esclude dalla gara (TAR Sicilia n. 112 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, il mancato aggiornamento della comunicazione alla stazione appaltante in ordine alla sopravvenuta trasformazione dello stato di indagato in quello di imputato – per il medesimo soggetto e per i medesimi reati già dichiarati – non integra una dichiarazione falsa né una dichiarazione fuorviante né una reticenza rilevante ai fini selettivi, ma al più una dichiarazione incompleta e, in quanto tale, non immediatamente escludente. La valutazione della stazione appaltante, titolare di poteri autonomi e distinti rispetto all’autorità giudiziaria penale, ha ad oggetto soggetti coinvolti e reati contestati, non lo stato processuale formale. Sono inammissibili per difetto di interesse le censure proposte dal concorrente terzo graduato avverso l’ammissione della prima graduata, quando l’eventuale esclusione di quest’ultima non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo, impugnava il decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana n. 1290 del 9.9.2025, di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del complesso Roosevelt in località Addaura, unitamente ai verbali di gara, lamentando l’attribuzione del punteggio al criterio A5 e l’omessa esclusione del raggruppamento aggiudicatario. La questione nasceva dalla circostanza che la mandataria dell’aggiudicataria, dopo aver dichiarato la pendenza di un procedimento penale a proprio carico, non aveva aggiornato la stazione appaltante circa il successivo rinvio a giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con priorità logica il terzo motivo, incentrato sull’asserita falsità della dichiarazione ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 resa dalla mandataria dell’aggiudicataria. La ricorrente sosteneva che l’omessa comunicazione del decreto di rinvio a giudizio, sopravvenuto all’avviso di conclusione delle indagini, integrasse reticenza idonea a travolgere l’ammissione alla procedura.

Il TAR ha respinto la prospettazione. La mandataria aveva comunicato formalmente alla stazione appaltante la pendenza del procedimento penale di interesse, garantendo all’amministrazione l’accesso a tutte le informazioni fondamentali ai fini della decisione, e cioè soggetti coinvolti e reati contestati. Tali informazioni, come affermato in udienza dal difensore della controinteressata senza contestazioni delle altre parti, erano rimaste immutate.

Ha precisato il Collegio che la trasformazione della condizione da indagato a imputato non aggiunge alcun elemento al compendio conoscitivo necessario alla stazione appaltante per esercitare le proprie valutazioni in seno alla procedura ad evidenza pubblica, operando questa in un ambito autonomo e distinto rispetto al giudizio penale. Il mancato aggiornamento sull’andamento del procedimento – non definito – non integra dunque né dichiarazione falsa né dichiarazione fuorviante né reticenza rilevante, ma eventualmente una dichiarazione incompleta, non immediatamente escludente.

Accertata la legittima partecipazione del raggruppamento, i primi due motivi sono stati dichiarati improcedibili per difetto di interesse, poiché la ricorrente, classificatasi terza, nessun vantaggio avrebbe potuto trarre dall’esclusione della prima graduata, essendo seconda in graduatoria la controinteressata. Il Collegio ha comunque rilevato l’inammissibilità delle censure avverso le scelte discrezionali della commissione nella valutazione delle offerte tecniche, nonché l’infondatezza dei rilievi sulle interferenze tra porzioni di cantiere, smentiti dalla circostanza che i lavori saranno eseguiti in completamento di quelli in corso, entro il 31 dicembre 2026.

Il ricorso è stato pertanto in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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