Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per assegnazione spontanea a medico anelato (TAR Puglia n. 538 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta assegnazione spontanea del medico ricorrente, nelle more del giudizio, determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Tale evenienza, dichiarata dalla parte con apposita nota, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia in controversia.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla nota del direttore del Distretto socio-sanitario di Maglie, dell’A.S.L. di Lecce, con cui veniva negata la richiesta della ricorrente di iscrizione negli elenchi di medico fuori ambito. La ricorrente impugnava tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia innanzi al TAR Puglia, sede di Lecce.
Il giudizio proseguiva con la costituzione in giudizio della sola A.S.L. di Lecce, mentre i soggetti controinteressati non si costituivano. Nell’imminenza dell’udienza pubblica straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato, la ricorrente depositava una nota datata 28 gennaio 2026 con cui dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, avendo l’A.S.L. spontaneamente provveduto ad assegnarla alla posizione di medico anelato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse. Nel caso di specie, la ricorrente stessa aveva dichiarato, con la nota depositata in prossimità dell’udienza, che l’interesse a coltivare il giudizio era venuto meno: l’A.S.L., nelle more, aveva infatti provveduto spontaneamente all’assegnazione richiesta.
La dichiarazione della parte ha assunto valore di accertamento dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in senso sostanziale, avendo l’amministrazione autonomamente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. L’ordinamento processuale amministrativo ricollega a tale evenienza una definizione del giudizio di rito, senza che sia necessario esaminare il merito delle censure dedotte: il Collegio non è pertanto entrato nel merito della fondatezza o meno del diniego opposto alla ricorrente.
La pronuncia si fonda anche sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. e sulla disciplina della decisione in forma semplificata, risultando la manifesta improcedibilità del ricorso adeguatamente riscontrabile dagli atti processuali. La definizione in camera di consiglio senza discussione orale piena è stata disposta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., norma che consente la trattazione in forma semplificata delle controversie per le quali si configuri una causa di rito.
Il difetto sopravvenuto di interesse preclude in radice l’esame delle ragioni sostanziali della lite, determinando una pronuncia di rito di natura dichiarativa. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, in ragione della peculiarità della materia trattata: la controversia riguarda l’assegnazione dei medici negli elenchi fuori ambito del servizio sanitario regionale, ambito nel quale la condotta dell’amministrazione — che ha spontaneamente provveduto a rimuovere il vulnus lamentato — rende equo non porre gli oneri processuali a carico di alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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