Decadenza da autorizzazione per rivendita giornali e mancato subentro dell’erede (TAR Campania n. 1155 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste, il trasferimento del titolo abilitativo all’erede richiede una domanda formale proposta entro i termini previsti dalla legge regionale. La mera tolleranza dell’amministrazione, la percezione dei canoni o la conoscenza dei fatti da parte dell’ente e della Camera di Commercio non valgono a sanare l’irregolarità di una situazione protrattasi nel tempo, né a fondare un subentro di fatto nel titolo. La dichiarazione di decadenza e la conseguente revoca dell’autorizzazione, adottate in assenza di un formale subentro e di una richiesta di proroga, non sono viziate sotto il profilo del difetto di presupposto, della motivazione e dell’affidamento, prevalendo l’interesse pubblico al corretto esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste su un posteggio comunale, rilasciata nel 1983, decede. La moglie prosegue l’attività di fatto e, dopo oltre dieci anni, trasmette al SUAP la comunicazione di subingresso per successione testamentaria. L’ufficio richiede integrazioni documentali, ma la pratica non si perfeziona e, nelle more, sopraggiunge anche il decesso della donna. Il Comune archivia la domanda di subingresso per mancata integrazione documentale.

La figlia, erede, chiede al SUAP di non procedere all’archiviazione e di indicare la documentazione necessaria per il subentro. Il Comune avvia il procedimento di decadenza, sulla base di accertamenti della Polizia Municipale che rilevano lo stato di abbandono e degrado del manufatto e la cessazione dell’attività, e dispone la revoca dell’autorizzazione, la restituzione del titolo e la rimozione del chiosco. La ricorrente impugna gli atti, ottenendo prima la tutela cautelare e poi l’accoglimento dell’istanza in fase collegiale, con invito all’ente a rivalutare il subprocedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 62 della legge regionale Campania n. 07/2020, che disciplina il trasferimento del titolo abilitativo per morte del titolare, per cessione d’azienda o per affidamento in gestione. La norma fissa il termine di un anno dalla morte del titolare e prevede che l’autorizzazione sia reintestata all’erede che ne faccia domanda. Il comma 3 sanziona con la decadenza chi non inizi l’attività entro dodici mesi dal decesso, fatta salva la richiesta di proroga.

Su questa base il TAR verifica la posizione degli eredi e rileva che la madre non è mai formalmente subentrata nel titolo rilasciato al coniuge, non avendo presentato la relativa istanza nei termini. Il Comune, inoltre, ha controdedotto, senza essere smentito, che agli atti dell’ente non risulta alcuna richiesta di proroga da parte degli eredi, né ai sensi del comma 3 dell’art. 62, né ai sensi della determina dirigenziale n. 5780 del 24.12.2020, che prevedeva il rinnovo delle concessioni di posteggio.

Il Tribunale aggiunge argomenti ulteriori a sostegno della legittimità dell’operato comunale. La prima comunicazione di subingresso è stata trasmessa dall’erede solo dopo oltre dieci anni dal subentro di fatto nell’attività. La richiesta di integrazione documentale non può essere letta come implicito riconoscimento del subentro, avendo mera finalità istruttoria. Avverso l’archiviazione della pratica nessuno degli eredi ha proposto ricorso. E gli accertamenti hanno confermato una situazione di degrado, fatiscenza e abbandono del manufatto, sintomo di interruzione dell’attività da molto tempo.

Quanto all’affidamento invocato dalla ricorrente, il Collegio esclude che il riconoscimento della continuità possa fondarsi sulla sola nota della CCIAA. L’irregolarità di fatto protrattasi per oltre dieci anni non può essere sanata dalla conoscenza che Comune e Camera di Commercio abbiano avuto della vicenda, a ciò ostando il difetto di un formale subentro o voltura dell’autorizzazione. La revoca è dunque conseguenza dell’archiviazione della pratica e dell’assenza di ulteriori, tempestive istanze di subentro.

Il ricorso è rigettato. Ravvisandosi giusti motivi nella novità della questione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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