Carta Docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 105 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto dei docenti alla Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il giudice amministrativo, verificati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, senza compenso, poiché il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha dichiarato il loro diritto alla Carta Docente, di importo annuo di € 500,00, per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento a diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e all’assegnazione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo è passato in giudicato e i ricorrenti hanno provato la notifica dello stesso all’amministrazione, rimasta inerte nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Di qui la domanda di esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto e viene emesso l’ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero.

Il Collegio esclude il compenso in capo al commissario, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi.

Viene inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, che il commissario deposita gli atti tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 1.403,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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