Risarcimento da mancata aggiudicazione e criteri di liquidazione del mancato utile (TAR Sicilia n. 904 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio da illegittima mancata aggiudicazione di una commessa pubblica il danno si accerta secondo lo schema della responsabilità oggettiva, non rilevando il carattere colpevole della condotta amministrativa. Il mancato utile si liquida sul margine effettivo ricavabile dall’offerta e dal ribasso praticato, non sull’importo posto a base di gara, e va decurtato dell’aliunde perceptum vel percipiendum ove l’impresa non provi di non aver potuto riutilizzare maestranze e mezzi. Il danno curriculare e i costi di partecipazione alla gara non sono autonomamente risarcibili, salvo che si tratti di illegittima esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edile, chiede la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di una procedura di gara per lavori di manutenzione infrastrutturale e impiantistica, con criterio del minor prezzo. Con precedente pronuncia del giudice amministrativo di appello era stata accertata l’illegittimità dei provvedimenti dell’amministrazione, in ragione dell’interesse della società a una pronuncia dichiarativa ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., da porre a fondamento della successiva azione risarcitoria.
La ricorrente, allegando una relazione tecnico-peritale, articola le voci di danno in lesione dell’utile d’impresa, ritardata percezione dello stesso, maggiori costi amministrativi e danno curriculare, oltre a rivalutazione e interessi. L’amministrazione eccepisce la tardività dell’azione e la rinuncia all’azione risarcitoria, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, rilevando che la produzione documentale della ricorrente è stata effettuata nei termini di rito previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., quaranta giorni liberi prima dell’udienza. Sono altresì respinte le eccezioni di tardività e decadenza, poiché il ricorso è stato notificato entro i centoventi giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del giudice di secondo grado.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il giudice di appello ha accertato l’illegittimità dell’azione amministrativa in relazione alla posizione della ricorrente, che si era classificata al primo posto della selezione: in assenza del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, la società avrebbe ottenuto la commessa. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 30 settembre 2010, C 314/09, il Collegio afferma che nelle gare pubbliche non rileva più il carattere colpevole della condotta, essendo lo schema di responsabilità di tipo oggettivo.
Quanto al danno curriculare, il Collegio ne esclude la prova nell’an: il creditore deve dimostrare in modo puntuale il pregiudizio, quantificandolo con una percentuale specifica e provando che la mancata aggiudicazione ha precluso l’acquisizione di ulteriori commesse o ne ha compromesso la capacità competitiva. Sul danno emergente, i costi di partecipazione non sono risarcibili autonomamente rispetto al lucro cessante, salvo il caso di illegittima esclusione dalla gara, e non vi rientrano le spese generali e di ammortamento, prive di rapporto causale con l’aggiudicazione illegittima.
Sul lucro cessante, il danno si identifica con l’interesse positivo e ricomprende il mancato profitto ricavabile dall’esecuzione dell’appalto. Va esclusa la pretesa di ottenere l’equivalente del dieci per cento dell’importo a base d’asta, criterio non applicabile in modo automatico. Il mancato utile spetta in misura integrale solo se l’impresa prova di non aver potuto riutilizzare maestranze e mezzi; in difetto, opera la presunzione di aliunde perceptum vel percipiendum. L’amministrazione dovrà pertanto formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., una proposta entro novanta giorni, calcolando l’utile sul margine effettivo dell’offerta e decurtandolo forfetariamente del venticinque per cento, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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