Condono edilizio, diniego legittimo se l’opera non era ultimata al 1993 (TAR Sicilia n. 85 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è legittimo quando il verbale di polizia giudiziaria, avente valore di piena prova fino a querela di falso, documenti che al 31 dicembre 1993 l’opera non era ultimata. La parziale tamponatura e la parziale copertura rilevate nel luglio 1994 costituiscono indici inequivoci della mancata ultimazione dell’immobile alla data utile per fruire della sanatoria. L’erronea indicazione del numero di particella nel preavviso di diniego non vizia il provvedimento definitivo che quella indicazione non ripeta. Il travisamento del fatto va escluso quando l’amministrazione ha esaminato il medesimo immobile oggetto dell’istanza.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un capannone a una elevazione fuori terra adibito a ovile, realizzato in assenza di concessione edilizia. Nel 5 dicembre 1994 avevano presentato istanza di condono edilizio. Con provvedimento n. 60 del 14 dicembre 2023 il Comune ha denegato la sanatoria, rilevando che la struttura non era ultimata al 1993, mancando le strutture essenziali, e che l’immobile insiste su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della l. n. 37 del 5 gennaio 1994, per la vicinanza a un corso d’acqua.
I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo eccesso di potere per travisamento del fatto: l’immobile oggetto di sanatoria sarebbe diverso da quello indicato negli atti e la struttura sarebbe stata ultimata al 31 dicembre 1993. Il Tribunale ha disposto l’acquisizione del verbale di P.G. n. 140 del 29 luglio 1994 con la documentazione fotografica allegata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio risolve la controversia in punto di fatto, poiché le censure sono state devolute lamentando esclusivamente profili di eccesso di potere per travisamento del fatto, cioè lo stato dei luoghi e la rispondenza agli atti.
Risulta dirimente la constatazione che l’immobile per cui è stata denegata la sanatoria è stato indubitabilmente oggetto di cognizione da parte dell’ente locale, a prescindere dalla difettosa indicazione del numero di particella contenuta nel preavviso di diniego. Tale errata indicazione non è ripetuta nel provvedimento definitivo, unico dal quale discendono gli effetti pregiudizievoli per i privati.
La verificazione disposta conferma che l’amministrazione ha inteso esitare l’istanza di condono depositata il 5 dicembre 1994. L’oggetto del provvedimento e dell’accertamento preclusivo relativo alla mancata conclusione dei lavori al 31 dicembre 1993 è sempre stato unicamente l’immobile adibito a ovile, come descritto nel verbale di P.G. n. 140 del 29 luglio 1994.
Il verbale, che ha valore di piena prova fino a querela di falso, attesta che l’opera presentava parziale tamponamento e copertura a falde inclinate con sole traverse in ferro posizionate. Esso conferma la correttezza del motivo posto a base del diniego, cioè la mancata ultimazione al 31 dicembre 1993, in tempo utile per beneficiare degli effetti della sanatoria prevista dalla l. n. 724 del 1994.
È pacifico che la parziale tamponatura e la parziale copertura, rilevate e non contestate nel luglio 1994, costituiscono indici dai quali desumere inequivocabilmente la mancata ultimazione dell’opera alla data normativamente rilevante, dunque la legittimità del diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.