Ottemperanza per la carta docente: inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2727 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudicato è fondata quando, notificato il titolo esecutivo, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia completato le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, si procede alla nomina di un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.000,00. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 9 settembre 2025.

Non avendo il Ministero ottemperato, né avendo dato corso al pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla notificazione.

Pertanto, il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.

Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso il termine di 60 giorni per l’esecuzione della sentenza, con facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione, nonché di delegare un funzionario della Direzione territoriale.

Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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