Atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è privo di natura provvedimentale (TAR Sicilia n. 63 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione comunale accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dà avviso dell’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime non ha carattere provvedimentale, ma di mero accertamento di fatti le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge. Esso è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali, con il quale si certifica l’inottemperanza all’ordine di ripristino e dal quale discende ipso iure l’effetto acquisitivo. Ne consegue che la sua impugnazione è inammissibile, salva la possibilità di far valere vizi propri dell’atto medesimo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietario e conduttrice di un’azienda commerciale, hanno impugnato l’ordinanza dell’11 ottobre 2021 con cui il Comune di Alcamo ha dato atto della loro inottemperanza all’ordine di demolizione del 27 gennaio 2016, relativo a manufatti abusivi realizzati presso una rivendita di piante e fiori in fascia di rispetto cimiteriale. L’atto dava atto che il provvedimento costituisce titolo per l’immissione in possesso, l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale e la trascrizione, avvisando dello sgombero coattivo in caso di persistente detenzione senza titolo.

L’ordine di demolizione era già stato impugnato con ricorso respinto dal TAR con sentenza dell’11 aprile 2022, parzialmente riformata dal CGARS quanto alla sola individuazione soggettiva della destinataria. Il Comune aveva poi irrogato sanzione pecuniaria, annullata in autotutela nella parte in cui colpiva in solido la conduttrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando la propria ordinanza cautelare del 17 gennaio 2022, rileva che l’atto gravato è privo di carattere provvedimentale. Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, l’atto di accertamento dell’inottemperanza non è impugnabile in via autonoma, poiché le sue conseguenze derivano direttamente dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Si tratta di atto dovuto, meramente dichiarativo, da cui la legge fa discendere l’acquisizione ipso iure al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime.

Il Tribunale precisa che resta salva la possibilità di dedurre vizi propri dell’atto medesimo, ma nella specie tali doglianze risultano formulate solo con la memoria conclusionale del 3 novembre 2025, non notificata alla resistente Amministrazione: sono pertanto tardive e inammissibili.

Quanto al merito delle censure, il Collegio osserva che il ricorso sarebbe comunque infondato. La parte non fornisce alcuna prova che parte dell’immobile sia regolare, onere che le incombeva. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non genera alcun legittimo affidamento in capo al privato, né impone uno specifico onere di motivazione, avendo la demolizione natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto.

Infine, la censura relativa alla pretesa fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 è smentita dal fatto che la domanda di sanatoria riguardava l’intero immobile e non solo una parte, in contraddizione con la ricostruzione dei fatti non provata.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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