Sospensione ex art. 100 TULPS e misura preventiva non sanzionatoria (TAR Sicilia n. 62 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. costituisce misura di prevenzione, non sanzione, ed è volta a impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività, prescindendo dall’accertamento della responsabilità del gestore. L’adozione del provvedimento consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire. È sufficiente un chiaro collegamento oggettivo tra l’attività dell’esercizio e la reiterata presenza, all’interno o in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge n. 287 del 1991, la sospensione può superare i quindici giorni quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

Il Fatto

La Questura di Palermo ha disposto, a carico del titolare di un esercizio pubblico, la sospensione per trenta giorni delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio di giochi pubblici, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di sei soggetti dediti a reati in materia di stupefacenti e la circostanza che l’esercizio fungeva da punto di riferimento per lo spaccio, con cessioni avvenute davanti all’ingresso e sostanze occultate sul tetto e nel vialetto laterale.

Il ricorrente ha impugnato il decreto e, con motivi aggiunti, la proposta di adozione dell’art. 100 T.U.L.P.S. del Commissariato di P.S. competente, deducendo l’insussistenza dell’attualità del pericolo, la mancata identificazione dei pregiudicati, la riferibilità dei fatti a un periodo di chiusura dell’esercizio e la sproporzione della durata della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, da cui non ravvisa ragione di discostarsi, secondo cui la sospensione non ha natura sanzionatoria ma si inscrive nel quadro delle misure di prevenzione, rispondendo all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico. La misura, pertanto, non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio.

Quanto agli accertamenti dell’Autorità di pubblica sicurezza, il Tribunale osserva che essi costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento preventivo può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività dell’esercizio e la presenza reiterata di soggetti pericolosi.

La ratio dell’istituto è quella di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, privati di un luogo di abituale aggregazione e avvertiti dell’attenzione delle autorità. Nel bilanciamento tra l’interesse allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità, il diritto dell’esercente può legittimamente subire limitazioni.

Il Collegio ritiene irrilevanti le circostanze dedotte dal ricorrente: che le attività illecite si siano svolte all’esterno del locale, in parte durante il lockdown, o che una perquisizione abbia dato esito negativo. Irrilevante è anche la mancata identificazione dei singoli pregiudicati, poiché i fatti rivestono importanza sul piano oggettivo. L’obbligo di servire tutti i clienti ex art. 187 del R.D. n. 635 del 1940 non esime da valutazioni di sicurezza. L’emissione dell’ordinanza cautelare non elimina l’utilità del provvedimento amministrativo.

Quanto alla durata, il Tribunale applica l’art. 9, comma 3, legge n. 287 del 1991 e ritiene giustificata la sospensione di trenta giorni: la risalenza dei fatti e l’ordinanza cautelare non escludono che l’esercizio potesse essere ulteriore fonte di pericolo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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