Silenzio della P.A. e obbligo di riqualificazione urbanistica delle zone bianche (TAR Sicilia n. 2089 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio-inadempimento, previsto dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., è ammissibile non solo per l’adozione di atti di natura provvedimentale, ma anche a tutela dei soggetti titolari di diritti reali su fondi o immobili le cui utilità dipendano dal compimento della pianificazione attuativa. Ciò vale in particolare quando l’istanza riguardi la destinazione da conferire alle c.d. zone bianche, cioè prive di destinazione urbanistica per effetto dell’intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. Ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, la P.A. è tenuta a concludere i procedimenti incardinati su istanza di parte con un provvedimento espresso. Decorso il termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e condanna l’ente a emanare il provvedimento entro un termine assegnato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno nel territorio del Comune di Trabia, catastalmente distinto al foglio di mappa n. 1, particella n. 565, di estensione pari a mq 980 e coltivato a uliveto. Secondo il vigente P.R.G. l’area risulta in parte destinata a Z.T.O. C4 – Espansione abitato, in parte a Z.T.O. F – Attrezzature scolastiche e Parcheggi Pubblici.

Una precedente istanza di rilascio del permesso di costruire è stata rigettata dal Comune proprio in ragione dell’attuale zonizzazione a Z.T.O. F, nonostante la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. In quella sede l’Amministrazione ha sollecitato la presentazione di un’istanza di variante al P.R.G. per la riclassificazione dei luoghi. L’istanza è stata presentata in data 09.09.2025, ma non risulta ancora esitata, donde il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’indirizzo giurisprudenziale, richiamato con ampie citazioni, secondo cui l’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile anche quando l’istanza del privato non solleciti un atto provvedimentale in senso stretto, ma si diriga alla cura di un interesse sostanziale connesso a un diritto reale. Il proprietario di un fondo privo di destinazione urbanistica è titolare di una posizione giuridica che l’ordinamento tutela mediante l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.

Il riferimento normativo è l’art. 2 legge n. 241/1990, che impone alla P.A. di concludere i procedimenti su istanza di parte con provvedimento espresso. La norma non ammette eccezioni legate alla natura pianificatoria dell’atto richiesto: anche la riqualificazione urbanistica di un’area rimasta priva di disciplina è oggetto di un dovere di provvedere.

Nel caso di specie il termine di conclusione del procedimento è decorso senza che l’ente abbia adottato l’atto conclusivo. Ne deriva, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, abilitato a subentrare con facoltà di delega ed entro sessanta giorni su istanza di parte. La sentenza precisa la natura obbligatoria del munus di ausiliario del giudice, il compenso a carico dell’Amministrazione resistente, i termini di deposito della parcella ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 e le modalità di deposito telematico tramite la procedura P.A.T.

Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA, in ragione della concentrazione del rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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