Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 16 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’azione di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo giurisdizionale sia passato in giudicato e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di legge. Le difficoltà organizzative e la temporanea indisponibilità di fondi, addotte a fronte di richieste seriali, non integrano causa di giustificazione dell’inottemperanza: esse non escludono l’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inadempienza, ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato presso istituti scolastici della provincia di Trapani, ha proposto due azioni di ottemperanza, riunite per connessione soggettiva e oggettiva. Con la prima ha chiesto l’esecuzione del giudicato del Tribunale di Marsala che gli ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento di euro 500,00.
Con la seconda ha azionato il diverso giudicato del medesimo Tribunale relativo all’anno scolastico 2021/2022, parimenti relativo al beneficio di euro 500,00 destinato all’aggiornamento professionale. Entrambi i titoli erano passati in giudicato e notificati all’Amministrazione debitrice, che non vi ha dato esecuzione. Di qui i ricorsi, decisi all’esito dell’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., rilevando l’identità del ricorrente, dell’Amministrazione resistente e dell’oggetto, differenziandosi i giudizi solo per l’annualità di riferimento e per il titolo giudiziale azionato. La trattazione unitaria ha consentito una decisione uniforme su presupposti di fatto e di diritto del tutto analoghi.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso di specie la pretesa trovava fondamento in titoli giurisdizionali aventi valore ed efficacia di giudicato, come risultava dalla documentazione in atti: le pronunce del giudice del lavoro avevano accertato il diritto alla corresponsione del beneficio economico connesso alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all’adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie.
Il Collegio ha inoltre verificato che tali pronunce erano state regolarmente notificate all’Amministrazione debitrice e che erano decorsi i termini di legge senza che l’obbligazione fosse adempiuta. Il Ministero si è costituito, in un giudizio con atto di mera forma e nell’altro allegando genericamente difficoltà organizzative e di cassa legate alla gestione seriale delle richieste, senza dimostrare l’avvenuto adempimento né fornire elementi idonei a escludere la perdurante inottemperanza.
Secondo il consolidato orientamento richiamato, tali circostanze non sono idonee a giustificare il mancato rispetto del giudicato. I ricorsi sono stati pertanto accolti, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriori compensi.
Nota della Redazione
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