Definizione agevolata canoni demaniali: niente restituzione delle somme già versate se il canone è stato pagato integralmente (Cass. civ. Sez. 1 n. 20709 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie concernenti i canoni per le concessioni demaniali marittime, l’istituto di cui all’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020 costituisce un condono demaniale di stretta interpretazione, applicabile, per ciascuna annualità, esclusivamente in caso di inadempimento, totale o parziale, del concessionario. Le somme già versate a titolo di canone, ancorché eccedenti la percentuale del 30% del dovuto, non possono formare oggetto di restituzione né di compensazione con canoni futuri, atteso che il comma 2 dell’art. 100 cit. fa salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della disposizione. Il beneficio non spetta, quindi, al concessionario che abbia integralmente adempiuto per le singole annualità, dovendosi escludere ogni effetto retroattivo della riduzione.

Il Fatto

La società, contitolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Viareggio per un’area destinata a sala caffè e attività commerciali, aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti di introito relativi ai canoni per gli anni dal 2007 al 2018, contestando la superficie e la destinazione commerciale del compendio. I ricorsi erano stati rigettati con sentenze, alcune delle quali passate in giudicato, sicché la società provvedeva al pagamento integrale dei canoni per il periodo 2010-2018, mentre nulla versava per le annualità 2019 e 2020.

A seguito dell’istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, il Comune accoglieva la richiesta applicando la riduzione al 30% esclusivamente ai canoni 2019 e 2020, non ancora pagati. La società, ritenendo che lo stralcio dovesse estendersi all’intero periodo 2010-2020 e che le somme versate in eccedenza rispetto al 30% andassero restituite o compensate, adiva il Tribunale di Firenze, che rigettava la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha preliminarmente richiamato il proprio orientamento in tema di condono ex art. 1, comma 732, l. n. 147/2013, affermando che le somme già versate dal concessionario devono essere computate, per ciascuna annualità, al fine di raggiungere la quota del 30% del dovuto. Tale soluzione, già accolta con la pronuncia n. 21992 del 2024, è stata ritenuta espressamente applicabile alla fattispecie di cui all’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, il quale prevede il versamento del 30% delle somme richieste, “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.

Quanto alla possibilità di ottenere la restituzione o la compensazione delle somme versate in misura eccedente il 30%, la Corte ha escluso tale opzione sulla base di tre elementi. In primo luogo, il comma 2 dell’art. 100, nel riformare i criteri di calcolo del canone per le pertinenze demaniali con effetto dal 1° gennaio 2021, fa salvi i pagamenti già eseguiti, esprimendo un principio di valenza generale che impedisce ogni effetto restitutorio. In secondo luogo, il comma 3 della medesima disposizione, che prevede la compensazione delle somme versate in eccedenza, opera esclusivamente per la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, con efficacia retroattiva ma in relazione ad una diversa fattispecie, la cui previsione espressa conferma l’insussistenza del meccanismo per le concessioni turistiche.

In terzo luogo, la natura stessa dell’istituto, qualificato come condono demaniale e non come transazione ex lege, impone un’interpretazione restrittiva: il beneficio presuppone un inadempimento, totale o parziale, del concessionario per la specifica annualità, sicché non può trovare applicazione per i periodi in cui il canone sia stato integralmente pagato. La Corte ha inoltre richiamato la costante giurisprudenza in materia di condoni tributari, secondo cui la definizione agevolata non dà mai luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, essendo rimessa alla libera scelta del contribuente tra la prosecuzione del giudizio e l’adesione alla misura agevolata.

Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, evidenziando che le situazioni poste a confronto non sono omogenee: il concessionario inadempiente, pur beneficiando della riduzione, è esposto alla revoca della concessione, mentre il concessionario che ha integralmente pagato ha conservato il godimento del bene senza incorrere nel rischio della decadenza ex art. 47 cod. nav.. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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