Riesame in esecuzione di ordinanza cautelare e riparametrazione dei punteggi (TAR Sicilia n. 18 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice che ridetermina i punteggi in esecuzione di un’ordinanza cautelare non esercita un autonomo potere valutativo, ma dà attuazione a un vincolo giurisdizionale che ha inciso sulle modalità di valutazione. La riparametrazione del punteggio complessivo tra titoli e prova orale costituisce non già l’introduzione di un criterio discrezionale nuovo, bensì la conseguenza obbligata dell’ordine di riesame impartito in sede cautelare. Ne deriva che è inammissibile la censura che, pur formalmente diretta contro il verbale di riesame, finisca per contrastare il contenuto precettivo dell’ordinanza cautelare non impugnata. Il giudice amministrativo non può sindacare nel merito la scelta del criterio aritmetico adottato dalla Commissione, ove questo risulti oggettivo e coerente con il principio di proporzionalità indicato dal giudice della cautela.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta da una azienda sanitaria provinciale, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie. All’esito della procedura, egli si era collocato al secondo posto della graduatoria.
In esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal medesimo Tribunale, la Commissione esaminatrice ha rideterminato i punteggi mediante riparametrazione tra titoli e prova orale, adottando il rapporto di un terzo e due terzi. Il ricorrente ha impugnato il verbale di riesame e la nuova graduatoria, sostenendo che, trattandosi di incarico a tempo determinato, dovesse trovare applicazione la ripartizione paritaria prevista dal bando. La questione è così giunta alla decisione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale respinge l’eccezione di ne bis in idem e di litispendenza sollevata dalla controinteressata. Il verbale impugnato non è un atto meramente ripetitivo di quelli già vagliati, ma un provvedimento nuovo e autonomamente lesivo, adottato successivamente e in esecuzione dell’ordinanza cautelare, che ha integralmente sostituito la precedente graduatoria. Ne discende un autonomo interesse a ricorrere e l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio rileva che il ricorrente non contesta l’illegittimità originaria della lex specialis della procedura, né ne chiede l’annullamento, ma ne invoca al contrario l’applicazione, ritenendola a sé favorevole. L’oggetto del giudizio non è dunque la legittimità del bando, ma la correttezza dell’operato della Commissione nell’eseguire l’ordinanza cautelare.
Il Tribunale osserva che l’ordinanza cautelare aveva disposto il riesame della graduatoria alla luce del criterio di proporzionalità tra titoli e prove, ritenendo non incompatibile con il quadro normativo l’applicazione del rapporto di un terzo per i titoli. Tale statuizione, non gravata di appello, ha delimitato il perimetro entro cui la Commissione era tenuta a riesercitare il proprio potere. La riparametrazione nel rapporto di un terzo e due terzi è stata quindi qualificata non come criterio valutativo autonomo, ma come conseguenza dell’ordine di riesame, mediante un criterio aritmetico oggettivo e coerente con il principio di proporzionalità indicato dal giudice della cautela.
La scelta di non applicare la ripartizione paritaria del punteggio non discende pertanto da una valutazione discrezionale della Commissione, ma dall’obbligo di conformarsi a una statuizione giurisdizionale. Il Collegio conclude che la doglianza, pur formalmente diretta contro il verbale di riesame, finisce per contrastare il contenuto precettivo dell’ordinanza cautelare. Il ricorso è dunque rigettato, con salvezza degli atti impugnati e compensazione integrale delle spese, in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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