Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta del docente (TAR Sicilia n. 17 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. L’inadempimento dell’amministrazione non può essere giustificato dalla mole del contenzioso registrato nella materia. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario è escluso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato il 22 maggio 2025, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023. Quest’ultima aveva condannato l’amministrazione all’attribuzione in loro favore della cd. carta del docente, nella misura di euro 500 per annualità diversificate per ciascun ricorrente.
Il Ministero si è costituito, evidenziando la mole di contenzioso nazionale in materia e i conseguenti ritardi nell’esecuzione dei dicta dei tribunali. All’udienza camerale del 5 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 14 maggio 2025.
Il Tribunale ha poi verificato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione il 17 maggio 2023. Il ricorso è stato poi notificato e depositato il 22 maggio 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il Collegio ha ritenuto che esso non possa essere giustificato dall’entità del contenzioso registrato in materia. Il ricorso è stato dunque accolto nel merito, con ordine rivolto all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza attraverso il riconoscimento della carta del docente per le annualità ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, avendo i ricorrenti rinunciato al pagamento degli interessi.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è stata applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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