CILA inefficace e sanzione per lavori su immobile privo di stato legittimo (TAR Sicilia n. 1427 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La CILA è preclusa quando l’immobile oggetto degli interventi non si trovi in uno stato legittimo urbanistico-edilizio, poiché l’asseverazione di conformità non può essere validamente resa in presenza di abusi preesistenti. Anche a voler negare al Comune il potere di dichiarare nulla o inefficace la comunicazione, l’Ente resta titolare del potere di vigilanza e di repressione degli interventi eseguiti sine titolo, ai sensi degli artt. 27 e seguenti del T.U. edilizia. L’onere di provare la consistenza legittima dell’immobile grava sul privato, secondo l’art. 2697 cod. civ., con applicazione particolarmente rigorosa in materia edilizia.
Il Fatto
Il Comune ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, comma sesto, della L.R. n. 16/2016, per aver eseguito lavori edilizi in assenza di titolo abilitativo. Il provvedimento muove dalla presupposta nullità della CILA presentata dal privato per interventi riconducibili all’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendone la nullità per carenza di potere, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, sul rilievo che la CILA sarebbe una comunicazione di natura privata, sottratta a verifica e controllo dell’Amministrazione. Ha inoltre contestato la ritenuta illegittima consistenza dell’immobile. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’accertamento comunale: dall’esame dei titoli edilizi rinvenuti in archivio emerge che lo stato di fatto raffigurato negli elaborati allegati alla CILA non corrisponde a quello risultante dalle concessioni edilizie del 1985 e del 1989. Ne deriva la non corrispondenza tra la consistenza dichiarata e quella risultante dagli ultimi titoli rilasciati, con conseguente difetto dello stato legittimo dell’immobile.
Su questo punto il TAR richiama l’art. 9 bis, comma 1 bis, del T.U. edilizia: lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo che ha previsto la costruzione o che ne ha successivamente legittimato l’esistenza. Il ricorrente si è limitato a contestare la contraddittorietà dell’atto, ma la dedotta insussistenza di documentazione comprovante l’esecuzione delle opere è rimasta sfornita di prova. In materia edilizia l’onere probatorio grava sul privato, per il principio dell’art. 2697 cod. civ. e in ragione del criterio della vicinanza della prova. La giurisprudenza amministrativa è consolidata in tal senso, come ribadito dalle pronunce richiamate dal Collegio.
Il TAR afferma poi che la presentazione di una CILA è preclusa quando l’immobile non si trovi in stato di legittimità urbanistico-edilizia. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori — pur astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria o al restauro — ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, non potendo conseguire autonoma legittimazione prima della regolarizzazione del fabbricato.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, il Collegio non ignora il contrasto giurisprudenziale sul tema e aderisce all’orientamento secondo cui, ferma la natura privata della CILA, il Comune non può rimanere spettatore passivo di fronte alla sua presentazione. Anche l’orientamento restrittivo riconosce all’Amministrazione il potere di vigilanza e sanzionatorio rispetto agli utilizzi non conformi dello strumento. L’atto impugnato trova titolo nel combinato disposto tra l’art. 27 del T.U. edilizia e l’art. 3, sesto comma, della L.R. n. 16/2016. Constatata la non idoneità della CILA a esplicare effetti abilitativi, gli interventi restano sprovvisti di titolo e vanno sanzionati.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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