Progressioni verticali nella sanità: il punteggio per la performance segue solo il bando (TAR Puglia n. 127 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione interna per progressioni verticali, la Commissione esaminatrice è vincolata al rispetto della lex concorsualis e non può introdurre, in sede di attribuzione dei punteggi, criteri differenti da quelli in essa espressamente previsti. In particolare, qualora il bando subordini l’attribuzione del punteggio massimo per la valutazione della performance esclusivamente al conseguimento della fascia che dà diritto all’integralità degli incentivi annuali, deve attribuirsi il punteggio pieno anche al candidato che abbia ottenuto una valutazione inferiore al massimo disponibile, ma pur sempre rientrante in tale fascia. Ogni diversa interpretazione viola i principi di immodificabilità del bando, di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

Il Fatto

Un dipendente dell’A.S.L. di Brindisi ha partecipato alla selezione interna, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Collaboratore Amministrativo-Professionale, mediante progressione verticale dall’area degli Assistenti. Il ricorrente, collocatosi in graduatoria con un punteggio che non gli consentiva l’accesso ai posti messi a selezione, ha impugnato gli atti della procedura, deducendo che la Commissione aveva applicato criteri di valutazione della performance difformi da quelli previsti dall’art. 7 del bando, che condizionava l’attribuzione del punteggio massimo al solo conseguimento della fascia del 100% degli incentivi annuali.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, trattandosi di selezione interna riservata al personale già dipendente dell’Amministrazione che comporta una progressione verticale e, quindi, una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto condivisibili le censure del ricorrente, incentrate sulla violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della lex concorsualis, come emerge dal verbale n. 5 della Commissione.

La norma di bando stabiliva, per la valutazione rientrante nell’attribuzione del 100% degli incentivi annuali, l’assegnazione di 2 punti per ciascuna annualità. La Commissione, invece, aveva attribuito il punteggio massimo solo ai candidati che avevano conseguito il punteggio massimo disponibile nella valutazione della performance, riservando un punteggio ridotto a coloro che, pur avendo ottenuto una valutazione rientrante nella fascia del 100% degli incentivi, non avevano raggiunto il massimo. Tale comportamento è stato considerato lesivo del principio di stretta interpretazione delle clausole del bando e del principio di immodificabilità delle sue previsioni, in quanto la Commissione ha introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla disciplina concorsuale.

Il ricorrente, avendo conseguito nelle annualità 2021, 2022 e 2023 una valutazione di 88/90 punti, rientrante nella fascia che dà diritto all’integrale remunerazione incentivante, avrebbe dovuto ottenere il punteggio pieno di 6 punti e non i 3 assegnati, con un conseguente punteggio complessivo di 74 punti in luogo di 71. Il TAR ha, invece, respinto la censura relativa all’erronea valutazione dell’esperienza professionale, ritenendo corretta la data di inizio del servizio considerata dalla Commissione ai fini del relativo punteggio.

Accertata la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo in parte qua l’efficacia dei provvedimenti impugnati, nei limiti indicati in motivazione, e facendo salvi i successivi provvedimenti dell’A.S.L. di Brindisi. La trattazione nel merito del ricorso è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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