Decadenza da concessione demaniale per inadempienze e subingresso (TAR Sicilia n. 1400 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la decadenza ex art. 47, comma 1, cod. nav. presuppone l’accertamento di inadempienze di consistenza tale da compromettere in modo definitivo il rapporto fiduciario tra concedente e concessionario, con motivazione puntuale sulla gravità del fatto rispetto agli interessi pubblici perseguiti. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non deve contenere l’anticipazione analitica del provvedimento finale: è sufficiente che l’oggetto del procedimento e gli esiti istruttori siano resi conoscibili, sussistendo tra avvio e conclusione un rapporto di semplice aderenza e non di identità di contenuti. Il subingresso nella concessione trasla in capo al subentrante la responsabilità per le inadempienze pregresse, non rilevando che esse siano imputabili al precedente concessionario. La proroga di cui all’art. 47, comma 2, cod. nav. è prevista per i soli casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma e non per l’inadempienza degli obblighi di cui alla lettera f).
Il Fatto
La società ricorrente è titolare, per effetto di autorizzato subingresso, di una concessione demaniale marittima di natura stagionale relativa a un’area adibita a posteggio auto asservito a uno stabilimento balneare. A seguito di sopralluogo eseguito dall’Assessorato regionale, il procedimento si conclude con il provvedimento che dichiara la decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere prescritte e per inadempienza degli obblighi derivanti dal titolo, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. a) ed f), cod. nav.
La società impugna il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’eccesso di potere per sviamento e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, anche con riguardo alla mancata concessione della proroga. Propone inoltre motivi aggiunti avverso atti ulteriori, rispetto ai quali dichiara poi la sopravvenuta carenza di interesse. Una società limitrofa interviene ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, attesa l’infondatezza del gravame nel merito. Sul primo motivo, il TAR ricostruisce la disciplina dell’art. 8 legge n. 241/1990 e rileva che alla comunicazione di avvio non può richiedersi di anticipare con precisione assoluta il contenuto dell’atto conclusivo. La comunicazione ha adeguatamente indicato l’oggetto del procedimento, gli esiti del sopralluogo e il fondamento normativo; il provvedimento finale ha poi specificato, in coerenza, le ragioni già anticipate, valorizzando anche le osservazioni della concessionaria.
Sul secondo motivo, il TAR esclude lo sviamento di potere, che richiede precisi e concordanti elementi di prova e non mere supposizioni. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la decadenza ex art. 47 cod. nav. è provvedimento di risoluzione unilaterale per inadempimento, presupponendo fatti gravemente lesivi dell’interesse dell’Amministrazione. Il Collegio sottolinea che il subingresso ha determinato un fenomeno derivativo: la responsabilità per le violazioni trasla in capo al concessionario subentrante, il quale ha detenuto l’area per quattro anni prima dei sopralluoghi.
Sul terzo motivo, il TAR distingue la proroga di cui all’art. 47, comma 2, cod. nav. — prevista per i soli casi delle lettere a) e b) — dall’inadempienza degli obblighi di cui alla lettera f), rispetto alla quale non è configurabile alcuna dilazione. Il giudizio di proporzionalità, quindi, può investire solo i capi motivazionali ascrivibili alla lettera a). Il provvedimento è plurimotivato: la sopravvivenza di un solo capo immune da censure impedisce l’annullamento, coerentemente con la tecnica dell’assorbimento dei motivi.
Il TAR ritiene comunque non sproporzionata la sanzione. L’accesso all’area integra la nozione di passo carrabile ex art. 3, comma 1, n. 37), cod. strada e soggiorno alla disciplina dell’art. 22, comma 3, cod. strada. Permangono l’alterazione non autorizzata del fondo e il taglio raso di alberi senza autorizzazione, condotte incidenti sulla sicurezza degli utenti, tanto più gravi in vista della decorrenza stagionale. Il ricorso introduttivo è respinto; i motivi aggiunti sono in parte infondati e in parte improcedibili, con estromissione del Comune di Catania e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.