Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3785 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non deduca né provi di avere dato esecuzione al giudicato, l’inadempimento è accertato e va ordinato l’adempimento entro un termine determinato. Ove permanga l’inottemperanza oltre il termine assegnato, deve essere nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione, senza che sia necessaria una nuova istanza di parte. Il rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con l’accredito della somma dovuta, costituisce obbligo integralmente eseguibile dall’amministrazione, anche nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato. Il commissario nominato, ove operi nell’ambito dei propri doveri d’istituto, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente agisce con ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3981/2023 del 2 gennaio 2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di 500,00 euro per anno, per un totale di 2.500,00 euro.
Il titolo è stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e si è costituito con comparsa di mero stile, senza dedurre nulla sul punto. La ricorrente chiede l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma che disciplina il procedimento di ottemperanza. Sul piano formale, rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da eseguire e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione della notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio osserva che la parte ricorrente dichiara l’inerzia dell’amministrazione e che la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, sussistono i presupposti per accogliere il ricorso.
Il Tribunale ordina dunque al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma di 2.500,00 euro, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Al commissario è imposto l’obbligo di trasmettere una relazione finale, adempimento connesso ai doveri d’istituto che non comporta alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in 800,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio motiva la misura contenuta anche alla luce del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, richiamando Cons. Stato n. 3897 del 2025.
Nota della Redazione
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