Sopravvenuta carenza di interesse sul silenzio inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 1211 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, anche se non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, interrompe l’inerzia della P.A. e priva di interesse la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento. Se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, questo è inammissibile per carenza originaria d’interesse ad agire; se interviene nel corso del giudizio, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La sopravvenienza di un atto esplicito fa venir meno la materia del contendere sull’inerzia, restando assorbita ogni valutazione sul silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco bibite, unitamente ai verbali della conferenza di servizi e ai pareri delle amministrazioni coinvolte. Con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti ha poi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di riavvio del procedimento, chiedendo la condanna all’adozione del provvedimento nel termine di trenta giorni.

Nelle more della trattazione camerale, il Comune ha emanato un nuovo provvedimento di rigetto della richiesta di suolo pubblico, comunicato nel dicembre 2025, avverso il quale la ricorrente ha proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti. Alla camera di consiglio, la parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto all’accertamento del silenzio, essendo venuta meno l’inerzia lamentata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento presuppone la persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione. L’adozione di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, è idonea a interrompere quella inerzia e a soddisfare, sul piano procedimentale, l’interesse del privato a ottenere una decisione.

Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto esplicito dell’Amministrazione priva di oggetto il ricorso avverso il silenzio: la questione non è più se l’Amministrazione dovesse provvedere, perché ha provveduto. La circostanza che il provvedimento sia sfavorevole non rileva sul piano dell’interesse ad agire contro l’inerzia, ma semmai su quello dell’impugnazione del nuovo atto, che segue un autonomo percorso processuale.

Su questa base, il Collegio distingue due ipotesi. Se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, questo è inammissibile per carenza originaria d’interesse ad agire. Se invece interviene nel corso del giudizio, come nel caso esaminato, il ricorso è improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse. Il Tribunale richiama sul punto due precedenti conformi, uno del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 7058 e uno del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2024, n. 2751.

Il P.Q.M. dichiara pertanto improcedibili il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, provvedendo non definitivamente. La liquidazione delle spese è differita alla sentenza che definirà l’intero giudizio. Resta fissata l’udienza pubblica per la trattazione del terzo ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente impugna il nuovo provvedimento di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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