Il giudice dell’ottemperanza non può ordinare al Viminale di rilasciare un visto di ingresso di competenza del Ministero degli Esteri (TAR Marche n. 184 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. volta ad ottenere l’esecuzione di un’ordinanza cautelare che ha sospeso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato deve essere respinta qualora l’adempimento richiesto riguardi una sequenza procedimentale non di competenza dell’Amministrazione intimata. Il rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale costituisce presupposto di legge per il proseguimento del procedimento di stipula del contratto di soggiorno, ma appartiene alla competenza del Ministero degli Esteri, che non è parte del giudizio. L’Amministrazione dell’Interno resta comunque gravata dal dovere di monitorare l’avanzamento della pratica, in conformità ai principi di leale collaborazione e buona amministrazione, anche su sollecitazione della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, un datore di lavoro, aveva ottenuto dal TAR Marche l’ordinanza cautelare n. 280/2025 con cui era stata sospesa la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, al fine del proseguimento del procedimento di stipula del contratto di soggiorno con la lavoratrice. A seguito di tale ordinanza, il Prefetto di Ancona aveva sospeso il provvedimento di decadenza e lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva notificato il nulla osta alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Generale d’Italia a Lagos.
Tuttavia, il visto di ingresso non era ancora stato rilasciato. La lavoratrice aveva ricevuto dal Consolato una comunicazione in cui si segnalava l’assenza di risposta dal “sistema”. La ricorrente proponeva quindi istanza ex art. 59 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza e un intervento sul sistema da parte del Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza rilevando che l’ordinanza cautelare era stata accolta condizionatamente alla presenza degli altri presupposti di legge per il proseguimento del procedimento di stipula del contratto di soggiorno.
Uno di questi presupposti è rappresentato dal rilascio del visto di ingresso, atto che non rientra nella competenza del Ministero dell’Interno intimato, bensì del Ministero degli Esteri, il quale non era parte del giudizio e non era destinatario dell’ordinanza cautelare.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto priva di riscontri l’affermazione della ricorrente circa la necessità di un intervento sul “sistema” da parte del Ministero dell’Interno, ipotesi formulata esclusivamente sulla base della comunicazione del Consolato di Lagos, che non menzionava tale Dicastero.
Ciononostante, il Collegio ha evidenziato il dovere dell’Amministrazione dell’Interno di monitorare l’avanzamento della pratica, anche su sollecitazione della parte ricorrente, secondo i principi di leale collaborazione e buona amministrazione.
L’istanza è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese in ragione della complessità del procedimento di ingresso in Italia e di stipula del contratto di soggiorno.
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Nota della Redazione
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