Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale legittimo anche se derivante da denuncia del dipendente (TAR Puglia n. 345 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del personale dell’Arma dei Carabinieri non ha natura disciplinare né sanzionatoria, non postulando un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, ma costituisce esercizio di discrezionalità organizzativa volto a rimuovere una situazione oggettiva che comprometta buon andamento, prestigio e funzionalità del reparto. A tal fine è sufficiente la sussistenza di una condizione di fatto, quale una denuncia che coinvolga più componenti della medesima stazione, idonea a rendere oggettivamente nociva la permanenza del dipendente in sede, a prescindere dagli esiti del procedimento penale. Il termine applicabile al procedimento di trasferimento d’autorità del personale militare è quello di centottanta giorni di cui all’art. 1040, comma 1, lettera l, d.P.R. n. 90/2010, e non il termine di novanta giorni di cui al decreto legislativo n. 66/2010. La rinuncia all’alloggio di servizio manifestata dal dipendente nel corso del giudizio amplia il ventaglio delle sedi di destinazione utilizzabili e non può ritenersi condizionata all’assegnazione a una sede comunque ricompresa nel perimetro di incompatibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere in servizio presso la Stazione di Bovino, aveva sporto denuncia-querela per atti persecutori nei confronti del proprio Comandante di Stazione e di altri due militari del medesimo reparto, composto da sole cinque unità. Il Comando Provinciale aveva quindi proposto il trasferimento per incompatibilità ambientale, circoscrivendo il perimetro ai reparti della Compagnia di Foggia. Con determinazione del 29 maggio 2025 l’Amministrazione disponeva il trasferimento d’autorità alla Stazione di Torremaggiore, con alloggio di servizio. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, accoglieva l’istanza ai fini del riesame. In ottemperanza, l’Amministrazione interpellava il ricorrente, che non riscontrava, e con determinazioni del 19 settembre 2025 disponeva il trasferimento alla Stazione di San Severo e la revoca dell’alloggio di Bovino. Il ricorrente impugnava i nuovi provvedimenti con motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità anche per asserita elusione del giudicato cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure. Con riferimento al termine procedimentale, ha chiarito che la normativa applicabile al trasferimento d’autorità del personale dell’Arma è l’art. 1040, comma 1, lettera l, d.P.R. n. 90/2010, che fissa in centottanta giorni il termine di conclusione del procedimento, rispettato nella specie, e non il termine di novanta giorni invocato dal ricorrente con riferimento al decreto legislativo n. 66/2010.
Quanto alla natura del provvedimento, il Tribunale ha escluso che il trasferimento configuri una sanzione conseguente alla denuncia sporta dal militare, richiamando la giurisprudenza amministrativa — Consiglio di Stato n. 4586 del 2023 — secondo cui la misura non postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, essendo sufficiente la condizione di fatto che renda oggettivamente nociva la permanenza in sede. La vicinanza tra i militari coinvolti e la limitata consistenza del reparto integravano tale condizione, a prescindere dall’esito del procedimento penale.
Il Collegio ha poi valorizzato l’ampia partecipazione procedimentale garantita al ricorrente, che aveva presentato memorie e ricevuto proposte di sedi alternative, tutte declinate. Ha inoltre ritenuto corretta l’interpretazione della dichiarazione di rinuncia all’alloggio resa in udienza, non condizionata all’assegnazione alla Stazione di Foggia Principale, sede comunque inclusa nel perimetro di incompatibilità individuato dal Comando Provinciale. La scelta di San Severo è stata giudicata sorretta da criteri oggettivi — vicinanza al centro di interessi, carenza organica, collegamenti ferroviari — e non illegittima la revoca dell’alloggio, vincolata alla cessazione dell’incarico e comunque accompagnata da una proroga del termine di rilascio.
Il Tribunale ha infine rilevato che la concessione del congedo straordinario di trecentosei giorni, ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, fino al 1° giugno 2026, aveva neutralizzato ogni pregiudizio derivante dal trasferimento, divenuto effettivo solo al termine del periodo di esonero. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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