Difetto di giurisdizione sulle riduzioni di budget sanitario convenzionato (TAR Sicilia n. 1195 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sulle controversie concernenti la rideterminazione del budget e il recupero delle somme erogate alle strutture sanitarie private accreditate difetta la giurisdizione del giudice amministrativo. Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie concluso ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 è un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, ponendosi a valle di essa e recependo, quale contenuto vincolato, il budget fissato dagli atti di programmazione. La giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. resta limitata alla verifica dell’esercizio del potere pubblico nella fissazione e ripartizione dei tetti di spesa; le liti relative a rapporti di credito e debito, o alla contestazione di atti di natura paritetica, spettano al giudice ordinario. Non muta l’esito la circostanza che la modifica contrattuale sia stata introdotta in attuazione di un provvedimento amministrativo.
Il Fatto
Diverse strutture sanitarie private, accreditate e convenzionate con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, hanno impugnato i contratti sottoscritti nel marzo 2024 con l’azienda sanitaria provinciale. Tali accordi, attuativi di un decreto assessoriale del 2023, avevano ridotto gli importi integrativi del budget 2022 già riconosciuti con precedenti pattuizioni del luglio 2023.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti le stesse strutture hanno gravato le note del maggio, giugno e luglio 2024, con cui l’azienda ha avviato e definito il procedimento di recupero del conguaglio 2022, e la determinazione del settembre 2024 che ha dato attuazione al recupero mediante compensazione con i corrispettivi delle prestazioni di luglio 2024. L’azienda ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione, richiamando il principio per cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato in funzione della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio. La giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. presuppone che l’amministrazione agisca come autorità e che oggetto di causa sia la contestazione dell’esercizio di un potere pubblico, non la semplice inerenza della materia alle categorie elencate.
Con specifico riguardo ai rapporti tra amministrazione sanitaria e strutture private accreditate, il Tribunale ha ribadito che la giurisdizione esclusiva resta circoscritta alla verifica dell’azione autoritativa di fissazione e ripartizione dei tetti di spesa. Sono invece devolute al giudice ordinario le controversie sui rapporti di debito e credito e quelle relative ad atti di natura paritetica, che conseguono all’esercizio dei poteri di pianificazione e programmazione.
A tale categoria appartiene il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, qualificato come contratto di diritto privato che recepisce il budget fissato dagli atti amministrativi. Il Collegio ha escluso che la natura della lite muti per il fatto che la modifica contrattuale sia stata introdotta in attuazione di un provvedimento amministrativo: la controversia si colloca a valle di esso e riguarda l’esistenza del credito secondo criteri già definiti e accettati in sede di sottoscrizione degli accordi.
Nel caso concreto, gli atti impugnati consistono in pattuizioni negoziali e in operazioni di ricalcolo delle somme spettanti, non implicanti la spendita di poteri discrezionali. Ne discende l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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