Sanzione disciplinare della Polizia di Stato e sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 463 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della sanzione disciplinare a carico del personale della Polizia di Stato costituisce esercizio di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorrano i vizi di travisamento dei fatti, abnormità o manifesta e macroscopica sproporzione. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, che può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti compiuti in sede penale, senza doverli rinnovare, allorché non sia intervenuto un giudicato di carattere assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente. Nei procedimenti disciplinari dell’organo competente non possono far parte i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse del medesimo procedimento, mentre la valutazione contestuale di una pluralità di posizioni disciplinari relative a diversi incolpati coinvolti in una medesima vicenda giudiziaria non integra di per sé una situazione di incompatibilità. Il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria non opera in senso assoluto, potendo il funzionario istruttore inquadrare il fatto nella previsione legale ai fini della contestazione, senza formulare alcuna proposta sanzionatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia, su proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce, gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981. La sanzione era stata irrogata all’esito di un procedimento disciplinare originato da fatti accertati in sede penale, per i quali la Corte di Appello, in disparte l’intervenuta prescrizione, aveva ritenuto integrata la condotta di cui all’art. 319-quater cod. pen. Il ricorrente deduceva, con quattro motivi, la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari conclusisi con la sanzione minore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, esaminando distintamente i quattro motivi di doglianza. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, rilevando che la disciplina della ricusazione e dell’astensione dei componenti del Consiglio di Disciplina è ancorata ai casi tassativi di cui all’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957 e che il rischio di condizionamento postula la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato, non già la pluralità di procedimenti relativi a diverse persone coinvolte nella medesima vicenda giudiziaria. Ha quindi rigettato la censura relativa alla mancata sostituzione del componente sindacale, precisando che la facoltà di nomina dei supplenti spetta, per i membri di cui alla lettera c) dell’art. 16 cit., alle stesse articolazioni sindacali che hanno designato i titolari, non già al Questore.
Quanto alla contestazione degli addebiti e alla separazione delle funzioni, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 737/1981, la contestazione deve indicare i fatti e la specifica trasgressione, mentre la qualificazione giuridica può essere precisata anche solo in seguito. Ha inoltre accertato che nella relazione istruttoria il funzionario non aveva formulato alcuna proposta sanzionatoria, essendosi limitato a richiamare le previsioni dell’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, sicché il principio di separazione, che impone la distinzione tra il soggetto che irroga la sanzione e quello che ha condotto l’istruttoria, non risultava vulnerato.
Sul difetto di istruttoria e motivazione, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’Amministrazione non è tenuta a rinnovare gli accertamenti compiuti in sede penale quando, come nel caso di specie, non sia intervenuto un giudicato assolutorio, ben potendo utilizzare a fini disciplinari le risultanze del processo penale, valutandone la rilevanza in una diversa prospettiva. La motivazione del provvedimento impugnato e la delibera del Consiglio di Disciplina, richiamata per relationem, sono state ritenute congrue, logiche e coerenti. Il Tribunale ha infine respinto la censura di disparità di trattamento, mancando la rigorosa prova dell’identità delle situazioni poste a confronto, essendo i precedenti invocati relativi a fattispecie di tentativo o di istigazione, connotate da minor disvalore rispetto alla fattispecie di induzione consumata, mentre altri soggetti coinvolti nella medesima indagine avevano ricevuto la stessa sanzione.
Nota della Redazione
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