Regolarità fiscale e rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi (TAR Sicilia n. 1144 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni previste per il rilascio, tra cui l’assenza di violazioni fiscali definitivamente accertate di importo superiore alla soglia di 5.000 euro. La verifica del requisito di regolarità fiscale è espressione di attività vincolata: la certificazione resa dall’agente della riscossione ha natura di dichiarazione di scienza e fa prova fino a querela di falso, sicché l’Amministrazione che ne prenda atto non incorre in difetto di istruttoria né in travisamento dei fatti. In ossequio al principio tempus regit actum, la situazione rilevante è quella esistente al momento del controllo istruttorio, non quella della presentazione della domanda, con la conseguenza che una dichiarazione sostitutiva di regolarità fiscalmente non veritiera legittima il diniego.

Il Fatto

Il titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio presentava istanza di rinnovo per il biennio 2024-2025, reiterandola pochi giorni dopo; nelle more dell’istruttoria l’Amministrazione rilasciava un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività. Con nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990 venivano comunicati i motivi ostativi, individuati in violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di riferimento e non dichiarate in sede di autocertificazione.

Non essendo pervenute osservazioni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottava il provvedimento di rigetto definitivo, motivato sulla medesima situazione debitoria verso l’erario e ritenuto integrare la condizione ostativa del regolamento di settore. Il ricorrente impugnava il diniego e l’istanza cautelare veniva respinta per carenza di fumus boni iuris. La causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene l’istruttoria completa e non utili gli ulteriori incombenti istruttori richiesti. Nel merito, il ricorso è infondato. La distribuzione dei prodotti da fumo è disciplinata dal D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, che ha introdotto un esplicito requisito di regolarità fiscale per il rilascio e il rinnovo dei patentini.

L’art. 9, comma 3, del D.M. n. 38/2013 subordina il rinnovo alle medesime condizioni stabilite per il rilascio; l’art. 7, comma 3, lett. g) richiede la valutazione dell’assenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’erario di importo superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, definitivamente accertate. Benché tale disposizione sia stata abrogata dal d.lgs. n. 36/2023, il rinvio regolamentare è materiale e recepisce la soglia di gravità ivi definita, corrispondente a quella dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, pari a 5.000 euro. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto tale soglia non sproporzionata (Corte cost. n. 138 del 2025).

L’Amministrazione ha attivato i controlli ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000, ottenendo dall’agente della riscossione un prospetto da cui emergeva una situazione debitoria per carichi definitivamente accertati di importo complessivo superiore alla soglia, con sedici posizioni e dieci prive di procedure attive, rateizzazioni o definizioni agevolate. Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7378 del 2024), le certificazioni sull’irregolarità fiscale hanno natura di dichiarazioni di scienza, fanno prova fino a querela di falso e si impongono all’Amministrazione: l’operato dell’Agenzia è scevro da vizi.

Non rileva che taluni debiti non fossero visibili sul portale al momento dell’istanza: per il principio tempus regit actum, la situazione da valutare è quella esistente al momento della verifica istruttoria. La doglianza sulla discrezionalità è infondata, poiché il meccanismo è vincolato e la mancanza del requisito è di per sé ostativa al rinnovo, senza margini di apprezzamento. Infine, la dichiarazione di regolarità allegata all’istanza risulta oggettivamente non veridica; il preavviso di rigetto non è stato seguito da osservazioni idonee, e il contenuto dispositivo del diniego non avrebbe potuto essere diverso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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