Accesso difensivo prevalente sul generico richiamo a indagini in corso (TAR Sicilia n. 1139 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti motivato con il mero e generico richiamo alla sussistenza di indagini verosimilmente in corso è illegittimo, perché l’amministrazione che invochi un’eccezione all’ostensibilità deve indicare con precisione quali documenti siano sottratti e per quali ragioni. La mera pendenza di un procedimento penale, al quale i documenti siano astrattamente collegati, non giustifica di per sé il rigetto dell’istanza proposta ai sensi della legge n. 241/1990 quando sia finalizzata all’esercizio del diritto di difesa. L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 prevale sull’eventuale interesse alla riservatezza di terzi. La carenza dell’interesse all’ostensione non può essere introdotta per la prima volta nella memoria difensiva, costituendo non consentita integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Un ente di protezione animale e la responsabile della sua sezione territoriale hanno impugnato il diniego con cui l’ASP provinciale ha rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata per conoscere la documentazione relativa al rifugio gestito dalla sezione locale. L’istanza mirava a ottenere i documenti sulle ragioni dell’interruzione delle prestazioni di sterilizzazione degli animali ospitati e sulle comunicazioni che avrebbero indotto il Comune a paventare un sgombero della struttura.
Dopo la precisazione dell’oggetto della richiesta, l’amministrazione ha confermato il rigetto adducendo la genericità dell’istanza e la possibile interferenza con attività di indagine in corso. L’ente ha proposto ricorso deducendo la violazione della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto la domanda di estromissione delle amministrazioni statali, rilevando che esse non detengono la documentazione richiesta, come emerge dal contenuto dell’istanza e dalla memoria dell’Avvocatura. Ha poi respinto le eccezioni in rito dell’ASP: quanto alla legittimazione attiva, il mandato risulta conferito da entrambi i soggetti; quanto alla legittimazione passiva, l’istanza va rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La motivazione del diniego si fondava su un duplice ordine di ragioni. Sulla genericità, il Collegio ha osservato che l’istanza iniziale è stata precisata a seguito della richiesta dell’amministrazione, circoscrivendo l’oggetto ai documenti sulle sterilizzazioni e sulle comunicazioni relative al paventato sgombero.
Sulla paventata esistenza di attività di indagine in corso, la stessa è risultata smentita dalla memoria delle amministrazioni statali, dalla quale emerge che a seguito del sopralluogo non è stata formalizzata alcuna comunicazione di notizia di reato. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la mera pendenza di un procedimento penale non vale di per sé a giustificare il rigetto della domanda di accesso, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 6365 del 2023, che a sua volta richiama l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020.
Quanto alla dedotta carenza di interesse all’ostensione, il Collegio ha rilevato che tale circostanza è assente sia nel diniego impugnato sia nella richiesta di precisazione, essendo stata introdotta solo nella memoria difensiva: si tratta di integrazione postuma non consentita. Ha poi richiamato l’art. 22, comma 2, legge n. 241/1990, che qualifica l’accesso come principio generale, e il principio di massima ostensione, con conseguente natura di stretta interpretazione delle norme limitative, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 4838 del 2017. L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7 prevale sulla riservatezza di terzi, come affermato da TAR Lazio, Sez. I, n. 2484 del 2019. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’ASP di consentire l’accesso entro trenta giorni.
Nota della Redazione
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