Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1454 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora il commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte ricorrente. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo, difettando la funzione di coazione indiretta propria della misura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori distrattari.
Il Fatto
La parte ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, dell’indennità sostitutiva di ferie non fruite relative a più anni scolastici, per l’importo complessivo di € 7.665,55, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi.
Lamentando l’inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’ente obbligato di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta, con vittoria di spese, distrazione e condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e nulla ha opposto sulla mancata ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. Dagli atti risulta che il provvedimento posto a fondamento della pretesa è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere, ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha contestato la mancata ottemperanza.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di conformazione del Ministero al giudicato, con pagamento delle somme risultanti dovute nei modi ivi indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte ricorrente, senza alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione del fatto che le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo. La penalità di mora non trova dunque spazio, venendo meno la sua funzione di coazione indiretta all’adempimento.
Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dei difensori distrattari, sono state determinate avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, e poste a carico del Ministero soccombente. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale seguito di competenza.
Nota della Redazione
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