Ordine di demolizione per pannelli sul balcone va motivato sull’effettiva consistenza (Cons. Stato n. 6325 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinare la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone l’accertamento che l’opera integri un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico, con modifica del volume o dei prospetti. La qualificazione non può fondarsi su una formula nominalistica, ma richiede la verifica dell’effettiva consistenza edilizia e dell’autonoma utilizzabilità dello spazio creato. L’ordinanza che si limiti ad affermare un “aumento di superficie” senza indicarne estensione, calcolo e incidenza urbanistica è viziata per difetto di motivazione e di istruttoria. Il rilievo paesaggistico genericamente richiamato non può sorreggere da solo la misura ripristinatoria.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento in Salerno impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi per avere collocato due pannelli in cristallo temperato nella porzione incassata del balcone di sua proprietà. Il provvedimento qualifica l’opera come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di permesso di costruire, richiama l’assenza di titolo, l’aumento di superficie e il vincolo paesaggistico per la ridotta distanza dal mare.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respinge il ricorso. Il proprietario appella, contestando la qualificazione dell’intervento e la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Il Comune resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura della fattispecie sanzionatoria. L’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 punisce con la rimozione o la demolizione gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, eseguiti senza permesso di costruire o in totale difformità. L’art. 10, comma 1, lett. c), e l’art. 3, comma 1, lett. d), richiedono una trasformazione che comporti modifica del volume o dei prospetti.
Presupposto del potere esercitato è dunque un accertamento concreto, che deve emergere dal provvedimento e dagli atti istruttori. Nel caso esaminato tale verifica manca: l’ordinanza afferma che le opere non sono “manutenzioni” e che “hanno comportato un aumento di superficie”, senza indicare quale superficie o volume sarebbe stato generato, con quale estensione e con quale incidenza urbanistico-edilizia.
La stessa istruttoria comunale non è univoca. Una nota aveva qualificato le opere come “facilmente rimovibili”, per il fissaggio puntuale, rimettendo agli uffici la valutazione sull’edilizia libera o sull’aumento di superficie lorda di solaio; di tale valutazione non vi è traccia negli atti successivi. La documentazione fotografica non mostra la formazione di un nuovo vano autonomamente utilizzabile: i pannelli schermano una porzione minima dello spazio esterno, a protezione di arredi e impianti, mentre il balcone conserva per il resto la funzione di spazio aperto.
Il Collegio rifiuta l’uso meramente nominalistico della nozione di “vano di servizio chiuso su tre lati”. Occorreva verificare se lo spazio avesse effettiva consistenza edilizia e autonoma fruibilità. Non sono pertinenti i precedenti invocati dal primo giudice e dalla difesa comunale — Cons. Stato, sez. VI, n. 7024 del 2022, n. 469 del 2022 e n. 2272 del 2021 — che riguardano chiusure integrali di balconi, logge o porticati, idonee a trasformare l’intero spazio aperto in un nuovo locale.
Il profilo paesaggistico, infine, non può sorreggere autonomamente l’ordinanza. Il provvedimento rileva solo la ricaduta nella fascia dei 300 metri dalla battigia, non contesta espressamente la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, non richiama gli artt. 146 o 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 e non motiva sull’incidenza concreta dei pannelli sull’aspetto esteriore dell’edificio. Le considerazioni svolte “per completezza” dal primo giudice non possono integrare in sede giudiziale una motivazione assente. L’accoglimento del primo motivo è assorbente; l’appello è accolto e il ricorso di primo grado annullato, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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