Valutazioni tecniche della Commissione e sindacato di legittimità nel concorso universitario (TAR Lombardia n. 2944 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di una procedura di chiamata per professore universitario di prima fascia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché sotto l’aspetto tecnico. Tuttavia, ove non sia violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione della Commissione non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice. Non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, accertabili in modo inequivocabile, restando ferma la non erroneità delle scelte discrezionali compiute in rapporto alle finalità della procedura.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa di seconda fascia, ha impugnato gli esiti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso un Dipartimento universitario, settore concorsuale Lingua e Letteratura Greca. Alla procedura, riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, hanno partecipato tre candidati. La ricorrente si è collocata in terza posizione con 76 punti, preceduta dal secondo classificato con 77,8 punti e dal vincitore con 83 punti.
La ricorrente ha contestato la partecipazione del vincitore, collocato in aspettativa al momento della domanda, la predeterminazione dei criteri dopo la conoscenza del numero dei candidati, la declinazione dei sub-criteri di valutazione e la verbalizzazione dei lavori. Ha proposto ricorso incidentale il controinteressato, chiedendo l’esclusione della ricorrente per asserita autocertificazione di titoli non posseduti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio per cui eccezionali esigenze di semplificazione giustificano l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in coerenza con il consolidato orientamento amministrativo.
Il Tribunale ha rilevato che gran parte delle censure era rivolta contro i punteggi assegnati al primo graduato. Poiché la ricorrente si collocava terza, con uno scarto di 1,8 punti dal secondo, il Collegio ha verificato preliminarmente la possibilità di superare tale divario. Le censure volte a proporre una diversa valutazione dei titoli sono state ritenute inammissibili prima ancora che infondate: esse esprimevano un dissenso rispetto alle valutazioni della Commissione, mirando a sovrapporre il giudizio della ricorrente a quello dell’organo tecnico.
Richiamando l’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Collegio ha ribadito che le valutazioni della Commissione in una procedura concorsuale per professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Esse sono sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza e dell’aspetto tecnico, ma, ove non sia violata la soglia della logicità, la motivazione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice. L’asserita irragionevolezza dei criteri avrebbe dovuto essere dimostrata con dati oggettivi, quali il contrasto con il bando o la normazione primaria.
Quanto alla valorizzazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni, il Collegio ha confermato la legittimità dell’operato della Commissione, escludendo travisamento, manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà. Anche le censure sulla verbalizzazione sono state respinte: la mancata sottoscrizione dei verbali da parte di alcuni commissari, in assenza di contestazione sulla loro effettiva partecipazione, integra una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l’illegittimità dei lavori. Il ricorso principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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