Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1134 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la ritualità della procedura esecutiva e la persistenza dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna all’amministrazione un termine congruo per l’adempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva un commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa in presenza di specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio. Le spese di precetto non sono dovute, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa è stato condannato al pagamento, in suo favore quale distrattaria, della somma di 2.500,00 euro oltre accessori di legge. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il ricorso è stato posto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della procedura per l’esecuzione del giudicato, avendo riguardo alla notificazione del titolo esecutivo e alla dichiarazione di irrevocabilità dello stesso. Ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.

Accertato che la sentenza non risulta ottemperata dall’ente intimato e che non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di dare integrale ottemperanza al titolo per le somme dovute, con esclusione di quelle eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

L’ente è stato condannato a corrispondere il credito entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa o altro funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità, con ulteriore termine di novanta giorni e su istanza di parte.

Il Collegio ha escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Quanto alle spese, il Collegio ha statuito che non sono dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Infine, il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica delle spese, che dovrà essere depositata, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, richiamando Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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